Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1278 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo è idoneo a fondare la pretesa del creditore, che va accolta quando l’Amministrazione non abbia adempiuto entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, nella dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi legali e di mora e relativa decorrenza, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a quattro docenti, a titolo di carta docente per gli anni scolastici di riferimento, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ed è stata notificata all’Amministrazione.
Poiché il Ministero non ha soddisfatto la pretesa, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per le somme indicate, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita senza contrastare adeguatamente la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’inadempimento non risulta contestato nel suo fondamento.
Il Tribunale precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la conseguenza operativa: l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Capitale residuo e interessi andranno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e, per gli accessori, il richiamo all’art. 1283 cod. civ.
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’azione esecutiva: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti indicati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Le spese seguono la soccombenza, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, con distrazione ai difensori antistatari; i fascicoli sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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