Carta docente riconosciuta in ottemperanza, astreinte negata per ragioni ostative (TAR Sardegna n. 661 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato che riconosca il beneficio della Carta elettronica del docente entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere rigettata qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo volto all’adempimento e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, senza liquidazione di compenso se si tratta di dipendente dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la sua domanda volta al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’amministrazione il 16 ottobre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’ordinamento, la ricorrente adiva il TAR Sardegna ex artt. 112 e ss. c.p.a., domandando la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificata la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega e con il potere di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso. Non ha invece disposto la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
La decisione si conclude con la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in considerazione del carattere seriale del contenzioso e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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