Attività organizzate di traffico illecito di rifiuti: prescrizione dal termine finale (Cass. pen. Sez. III n. 2593 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 e oggi sanzionato dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., è reato abituale proprio e si consuma con la cessazione delle complessive attività organizzate, non in corrispondenza di ogni singola condotta. Ai fini della prescrizione deve dunque tenersi conto delle modifiche normative intervenute nelle more, anche se in peius: il termine decorre dalla cessazione dell’attività organizzata, indicata nel termine finale dell’imputazione. La qualifica di amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, ma non richiede l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, essendo sufficiente un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata e solleciti una rivalutazione del quadro probatorio, estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza dell’8 gennaio 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 15 luglio 2022 nei confronti di tre imputati: il legale rappresentante di una società esercente attività di cava, il suo amministratore di fatto e il legale rappresentante di altra società subentrata nella conduzione di un terreno.

Le contestazioni riguardavano, da un lato, il crollo di un costone determinato da coltivazione abusiva di cava con distruzione di infrastrutture e interruzione di pubblico servizio; dall’altro, la gestione illecita di ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, smaltiti in discariche abusive. Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, l’insussistenza della qualifica di amministratore di fatto, la violazione della normativa sui rifiuti con l’eccepita prescrizione del reato associativo e, per uno di essi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il primo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto, è stato respinto perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità: la Corte territoriale aveva valorizzato la costante presenza dell’imputato ai sopralluoghi e il possesso esclusivo delle chiavi di accesso al sito, elementi sintomatici di un inserimento organico con funzioni direttive. Il richiamo all’art. 2639 cod. civ. è stato ritenuto conforme ai principi di legittimità, che richiedono continuità e significatività dell’attività gestoria, non l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui il dies a quo andrebbe fissato alla data del sequestro del 2008. Il delitto di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto reato abituale proprio, si consuma con la cessazione delle complessive attività organizzate: poiché il fatto è contestato come commesso fino al 25 gennaio 2011, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 — che, inserendo la fattispecie nell’elenco dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici — il termine non può ritenersi decorso.

Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’autorizzazione regionale a ricevere rifiuti era concessa solo fino alla quota di 90 metri di altezza, macroscopicamente superata: il limite degli inerti accumulabili si calcola in altezza, non in termini volumetrici, con conseguente irrilevanza della consulenza difensiva basata sul volume residuo. La valutazione di merito, sorretta da motivazione corretta, esula dal sindacato di legittimità.

Quanto alla posizione del legale rappresentante della prima società, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario committente non si desume dalla sola disponibilità del suolo, ma richiede elementi sintomatici della compartecipazione, quali la presenza in loco e l’attività di vigilanza. La mancata osservanza dei provvedimenti amministrativi di sgombero e inibizione comporta inoltre responsabilità per culpa in vigilando del legale rappresentante rispetto agli autori materiali.

Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato con riferimento alla protrazione dell’illecito per dieci anni in spregio alle diffide delle autorità. All’inammissibilità dei ricorsi sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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