Pene sostitutive: la prognosi negativa può fondarsi sulle modalità del reato (Cass. pen. Sez. V n. 8569 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pene sostitutive, il giudice può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria formulando una prognosi negativa sulla capacità di adempimento, intesa come propensione ad adempiere, desunta da elementi di fatto diversi dalle condizioni economiche. Tale giudizio, che involge anche la finalità rieducativa e quella di prevenzione, si risolve in una valutazione unitaria idonea a supportare la decisione. Il rinvio dell’art. 58 legge n. 689/1981 all’art. 133 cod. pen. consente di valorizzare le modalità del reato e le condotte pregresse. Non è sufficiente, invece, il mero rilievo dei precedenti penali, se la motivazione non si esaurisce in esso.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 04.10.2024, confermava la condanna di primo grado per il reato di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su bene destinato a pubblico servizio. Il giudice di primo grado non aveva applicato le pene sostitutive invocate dalla difesa.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo vizi della motivazione e violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e art. 53 legge n. 689/1981. Lamentava che la Corte territoriale avesse rigettato la richiesta di sostituzione fondandosi esclusivamente sulla presenza di precedenti penali, senza considerare il ventaglio delle pene sostitutive previste dalla legge.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla censura difensiva secondo cui la Corte di merito avrebbe fondato il rigetto sulla sola esistenza di precedenti condanne. La Corte rileva che tale doglianza è aspecifica: il giudice territoriale non si è limitato a richiamare i precedenti, ma ha valorizzato la tipologia del reato come concretamente manifestatosi.

L’imputato si era impossessato di energia elettrica sottraendosi al pagamento del canone. Da tale condotta il giudice di merito ha tratto la ragionevole presunzione di un inadempimento futuro anche della pena pecuniaria. La motivazione risulta, dunque, logica e congrua, avendo posto in evidenza le condotte pregresse per reati gravi e recenti e le modalità del fatto attuale.

La Corte richiama l’orientamento citato dal ricorrente secondo cui sono condizioni ostative alla sostituzione solo le circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. II n. 8794 del 14.02.2024, Rv. 286006-02). Nel caso concreto, tuttavia, la valutazione non si è esaurita nella considerazione dei reati pregressi.

Il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., cui rinvia la nuova formulazione dell’art. 58 legge n. 689/1981, può rigettare la richiesta di pena pecuniaria pur concedibile a chi versi in disagiate condizioni economiche, ove formuli una prognosi negativa sulla capacità di adempimento. La Corte richiama l’art. 59, comma 1, lett. b) legge n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, che preclude la sostituzione in presenza di precedente condanna a pena pecuniaria non pagata, e la parte finale dell’art. 58, comma 1, che richiama la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni.

Quanto alla mancata valutazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria, la Corte osserva che la doglianza è generica, essendosi l’atto di appello limitato a chiedere la sostituzione con la multa. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *