Esigenze cautelari e doppia presunzione: motivazione adeguata sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. I n. 27537 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. è limitato al solo tema delle esigenze cautelari, il giudice non è chiamato a rivalutare i gravi indizi, che restano estranei al thema decidendum. Il provvedimento che sostituisce o conferma la misura deve confrontarsi in modo coerente ed esaustivo con i motivi difensivi e offrire una risposta specifica a ciascuno degli argomenti proposti. La doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo da elementi che ne dimostrino l’attenuazione, e non da mere allegazioni sulla incensuratezza dell’indagato. Il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione si apprezzano valorizzando, con motivazione logica, la condotta tenuta prima, durante e dopo il fatto, la disponibilità di risorse e la capacità di mantenere contatti sul territorio estero.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in sede di appello cautelare, con ordinanza del 29 maggio 2025 confermava il provvedimento con cui il Gip del medesimo Tribunale, in data 13 novembre 2024, aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per il reato di sequestro di persona a fini di estorsione.

La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Precisava di aver limitato i motivi di appello al solo tema delle esigenze cautelari, non essendo stata presentata richiesta di riesame, e di aver quindi dedotto per la prima volta in quella sede tutte le questioni. Il ricorrente censurava, in particolare, il rigetto della richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa difensiva per delimitare l’ambito del proprio esame. Poiché l’appello cautelare era stato circoscritto al solo profilo delle esigenze cautelari, il giudizio sul quadro indiziario resta estraneo alla decisione impugnata: il thema decidendum riguarda esclusivamente la sussistenza e l’attualità delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen..

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza è adeguatamente motivata in ordine al giudizio di negativa personalità del ricorrente. Il Tribunale ha diffusamente argomentato sulla sua pericolosità e capacità criminale, valorizzando la condotta violenta e pervicace tenuta prima, durante e dopo il grave fatto delittuoso. Il giudice di merito ha offerto risposta a tutti i principali argomenti difensivi, affermando che essi sono insufficienti a superare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Sul pericolo di fuga, la Corte conferma la lettura del giudice a quo: lo spostamento all’estero è stato ritenuto un tentativo di allontanamento, rientrato solo per dissociarsi dall’accusa. A ciò si aggiungono, in maniera coerente, la disponibilità di denaro, le conoscenze sul territorio estero e la capacità di utilizzare strumenti di comunicazione criptati. Tali elementi, uniti agli altri, sostengono l’attualità del pericolo.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte esclude il denunciato difetto di valutazione. L’ordinanza si confronta in numerosi passaggi con le ragioni della difesa: valuta la personalità del ricorrente nonostante l’incensuratezza allegata, motiva sulle ragioni per cui la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituisce scelta adeguata a contenere le esigenze cautelari, e argomenta sul significato del viaggio all’estero e sulle condotte poste in essere dopo il fatto.

Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto, per l’inserimento nella cartella personale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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