Appropriazione indebita: prescrizione e sospensione per la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. II n. 27394 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati commessi dopo il 3 agosto 2017, il termine di prescrizione è sospeso per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e la data della sentenza impugnata, in applicazione della legge 23 giugno 2017 n. 103. Tale sospensione va computata in via automatica e si somma al termine ordinario, con gli aumenti per gli atti interruttivi. È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il motivo che denunci la maturata prescrizione senza indicare i periodi di sospensione. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito valorizzi uno solo dei parametri dell’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente.
Il Fatto
La vicenda riguarda un dipendente di una società che gestiva un centro scommesse, condannato in primo grado per appropriazione indebita di somme di danaro — per un totale di circa venticinquemila euro — appartenenti alla datrice di lavoro, con l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 05.02.2026, aveva confermato la condanna. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo tre motivi: l’intervenuta prescrizione del reato, l’insussistenza dell’aggravante e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo, il ricorrente assumeva la maturata prescrizione senza indicare alcun periodo di sospensione, rispetto a una condotta più risalente contestata come commessa l’1 dicembre 2017.
La Corte ricostruisce il computo: al termine ordinario di sette anni e sei mesi, tenuto conto delle interruzioni, va aggiunto il periodo di sospensione di anni uno, mesi cinque e giorni dieci previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, secondo cui il periodo di sospensione decorre dalla scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado fino alla data della sentenza impugnata.
Sul secondo motivo, relativo all’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera, la Corte rileva in via assorbente che il primo giudice non aveva applicato alcun aumento di pena per l’aggravante contestata. Manca quindi un interesse concreto e attuale a coltivare la censura, non dedotto né chiarito dal ricorrente. Nel merito richiama Sez. 6 n. 11631 del 27/02/2020, secondo cui le mansioni fiduciarie del dipendente poste a contatto con il denaro integrano l’aggravante.
Quanto al terzo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche era fondato sulla gravità del fatto per il notevole danno economico arrecato alla persona giuridica offesa. La Corte osserva che è stato così valorizzato uno dei parametri dell’art. 133 cod. pen., sufficiente a sostenere la decisione, richiamando Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020 e Sez. 2 n. 4790 del 16.1.1996.
All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e la rifusione delle spese alla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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