Permessi premio e presunzione relativa per reati ostativi di prima fascia (Cass. pen. Sez. I n. 2643 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata per il condannato non collaborante per reati ostativi cd. di prima fascia è divenuta relativa. Il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare in concreto il percorso rieducativo del condannato e l’assenza di collegamenti attuali o potenziali con il contesto criminale di provenienza, avvalendosi degli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, legge n. 354/1975. È viziata da motivazione solo apparente l’ordinanza che, a fronte di un positivo e consolidato percorso trattamentale, attribuisca rilievo sostanzialmente assoluto al curriculum criminale e alla mancata collaborazione, senza operare la ponderata valutazione di tutte le evidenze disponibili.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di pena per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — delitto ostativo ai sensi dell’art. 4-bis legge n. 354/1975 — presentava istanza di concessione del permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza la rigettava; il reclamo veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza, che valorizzava l’intensa e attuale pericolosità sociale del condannato, la sua posizione di vertice nel sodalizio dedito al narcotraffico, la mancata dimostrazione dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e l’omissione di significative iniziative riparatorie.

Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e dolendosi della mancata valorizzazione dei pareri favorevoli degli organi del trattamento e del proprio percorso rieducativo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo vigente. Il nuovo testo dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354/1975 consente l’accesso ai benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione, purché l’istante dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dissociazione.

La novella ha dunque trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti in presunzione relativa, con oneri di allegazione a carico della parte e poteri istruttori ampliati per il giudice di sorveglianza. In tal senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023), che ha escluso il rilievo decisivo della collaborazione e ha demandato al giudice la valutazione del percorso rieducativo e dell’assenza di collegamenti attuali o potenziali.

Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza sulla base di un percorso argomentativo distonico rispetto al quadro normativo. Esso ha ritenuto non superata la presunzione relativa offrendone una lettura ingiustificatamente riduttiva, sia quanto all’adempimento degli obblighi riparatori — nonostante le congrue allegazioni del condannato, non resistite da evidenze contrarie — sia quanto agli elementi specifici idonei a escludere l’attualità dei collegamenti.

Il provvedimento è apparso gravemente carente perché, dopo avere evidenziato la caratura criminale del condannato e il pericolo di ripristino dei contatti, ha omesso di considerare le informazioni degli operatori penitenziari che, su un’osservazione protrattasi per sedici anni, attestavano un serio e profondo percorso di revisione critica e una progettualità improntata ai valori affettivi familiari. Il ragionamento risulta perciò monco, perché non comprende il vaglio di idoneità delle circostanze segnalate a vincere la presunzione relativa.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 32 del 2020), secondo cui non è consentito disconoscere il percorso rieducativo già raggiunto, in vista dell’eventuale concessione di misure alternative, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio. Ne deriva l’apparenza della motivazione nella parte in cui assegna rilievo preminente e sostanzialmente assoluto al curriculum criminale e alla mancata collaborazione, senza la necessaria valutazione ponderata di tutte le evidenze. L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio, libero nell’esito, esente dal vizio riscontrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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