Sequestro preventivo e interesse ad impugnare del terzo occupante abusivo (Cass. pen. Sez. II n. 2641 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’interesse ad impugnare è preliminare all’esame della fondatezza del ricorso e dei presupposti del provvedimento ablativo. In tema di sequestro preventivo, la legittimazione astratta prevista dall’art. 325 cod. proc. pen. non è sufficiente: le norme generali in materia di impugnazioni richiedono un interesse concreto ed attuale, che coincide con il conseguimento della restituzione del bene come effetto del dissequestro. Non è titolare di tale posizione chi non vanti sul bene una posizione giuridica autonomamente protetta, come l’occupante abusivo dell’immobile sequestrato. Ne segue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 19.06.2024, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice di pace di Velletri. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, dolendosi, tra l’altro, dell’omesso esame dell’eccezione di difetto di querela, del rigetto apodittico della scriminante dello stato di necessità e della propria legittimazione ad impugnare quale soggetto che possedeva l’immobile.
Il ricorso è affidato a un unico motivo. La questione centrale verte sulla sussistenza dell’interesse ad impugnare in capo all’indagato avverso il provvedimento di conferma del vincolo cautelare reale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale: la verifica dell’interesse ad impugnare precede logicamente l’esame della fondatezza del ricorso e, quindi, l’accertamento dei presupposti del provvedimento ablativo. Su questa base il Collegio dichiara il gravame inammissibile per carenza di interesse, senza scrutinare nel merito le censure sull’omessa querela e sulla scriminante.
L’indagato, osserva la Corte, è astrattamente legittimato a ricorrere avverso il provvedimento del riesame ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate. Tale legittimazione formale non basta: occorre un interesse concreto ed attuale, che corrisponda al risultato tipizzato dall’ordinamento e si sostanzi nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 36203 del 11/09/2024, Sez. 3 n. 36021 del 01/06/2023, Sez. 3 n. 16352 del 11/01/2021 e Sez. 5 n. 35015 del 09/10/2020.
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra le norme di settore e quelle generali. In tema di legittimazione al riesame reale operano sia le disposizioni dedicate ai sequestri preventivi, sia — e segnatamente — gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Le prime individuano le categorie dei soggetti astrattamente titolari dell’interesse; le seconde disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità e impongono di verificare in concreto la sussistenza dell’interesse, la cui assenza rende il gravame inammissibile.
La natura della misura cautelare reale impone di intendere l’interesse come effettivo conseguimento del risultato avuto di mira: l’eliminazione del vincolo giuridico sul bene. L’impugnante deve quindi reclamare una relazione con la cosa idonea a fondare la pretesa alla restituzione. Non è persona avente diritto alla restituzione chi abbia un interesse qualsiasi, ma solo chi sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente con un diritto soggettivo assoluto o con un rapporto di fatto tutelato dal diritto (richiamate Sez. 2 n. 18419 del 22/03/2024 e Sez. 2 n. 43967 del 19/10/2022).
Nel caso concreto il riesame aveva valorizzato l’occupazione abusiva dell’immobile sottoposto a sequestro: il ricorrente non è dunque titolare di una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.