Inammissibile il ricorso sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 2887 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., pur non essendo stata dedotta con i motivi di appello, può essere rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali l’art. 129 cod. proc. pen. impone l’immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo. Il diniego del beneficio, se sorretto da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione: la valutazione attiene alle modalità del fatto e alla consistenza del tasso alcolemico. È inammissibile il ricorso che, nel caso di doppia conforme, prospetti vizi di travisamento probatorio non dedotti nei gradi di merito e si risolva in censure di merito estranee al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15/05/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La questione centrale riguarda due profili: la deducibilità in cassazione dei vizi attinenti alla regolarità dell’etilometro, mai sollevati in appello, e la rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice di secondo grado, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo profilo, rileva che i vizi relativi al funzionamento dell’etilometro non erano stati dedotti in appello: la sentenza impugnata aveva espressamente annotato che nessun rilievo era stato formulato dall’appellante sul corretto funzionamento dell’apparecchio. Parimenti estranee ai motivi di appello erano le pretese incongruenze tra la relazione di servizio e il verbale delle operazioni di cui all’art. 354 cod. proc. pen.
La Corte esclude comunque che, in presenza di doppia conforme, sia prospettabile in sede di legittimità il lamentato vizio di travisamento probatorio, richiamando Sez. III n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777. Le censure sull’inattendibilità del verbale che attestava precipitazioni piovose risultano altresì disattese dal giudice territoriale con motivazione priva di vizi logici.
Nel resto, il ricorso si sostanzia in motivi di merito, volti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ribadisce che tali doglianze esulano dal sindacato di legittimità, investendo profili di valutazione della prova riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Richiama sul punto Sez. U n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428, Sez. VI n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 e Sez. I n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507.
Quanto alla causa di non punibilità, la Corte riconosce che essa non era stata proposta con i motivi di appello, ma ammette che può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento soggette all’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., richiamando Sez. VI n. 2175 del 25/11/2020, dep. 19/01/2021, Rv. 280707. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva però chiarito in modo non illogico le ragioni del diniego: le modalità del fatto, caratterizzate dal tentativo di sottrarsi alla responsabilità e dall’aver accusato di falso gli operanti, nonché la consistenza del tasso alcolemico escludevano la rilevabilità del beneficio.
All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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