Ricorso straordinario per errore di fatto: confini e rigetto della prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 2844 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Rimangono estranei all’area dell’errore di fatto, e sono quindi inoppugnabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. L’istituto non è pertanto esperibile per censurare la soluzione giuridica adottata dalla Corte, neppure quando questa abbia escluso la prescrizione del reato applicando una disciplina normativa oggetto di contrasto interpretativo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario avverso una sentenza della Seconda sezione della Corte di cassazione che, nel rigettare il precedente ricorso, aveva escluso la prescrizione del reato di cui all’art. 707 cod. pen., commesso il 23 agosto 2018 e maturata, secondo la difesa, il 23 agosto 2023.
La doglianza si fonda su un preteso errore di fatto: la Corte avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione pur non avendo dichiarato inammissibile il ricorso, ma rigettandolo, e in ragione dell’abrogazione, ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021, della disciplina più sfavorevole contenuta nel secondo comma dell’art. 159 cod. pen. per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile perché deduce un motivo non consentito, censurando nella sostanza la soluzione giuridica adottata dalla Corte di cassazione. Il ricorso straordinario non è un mezzo per contestare l’interpretazione normativa seguita dal giudice di legittimità.
La Corte ricostruisce la nozione di errore materiale e di errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Il primo consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica. Il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo.
Restano perciò fuori dall’istituto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, assimilabili agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Il Collegio richiama sul punto la Sez. V n. 29240 del 2018, la Sez. IV n. 3367 del 2016 e la Sez. III n. 47316 del 2017. Sono inoltre estranei all’ambito applicativo gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere solo nelle forme delle impugnazioni ordinarie.
Nel caso concreto la Corte non è incorsa in alcun errore di fatto. La questione della prescrizione è stata esaminata e rigettata non per una svista — peraltro non dedotta dal ricorrente — ma in applicazione della disciplina dell’art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Il Collegio rigetta anche la richiesta di rinvio a data successiva all’udienza delle Sezioni Unite: a prescindere dalla soluzione che sarà adottata, nel caso in esame non è ravvisabile alcun errore di fatto.
All’inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio di Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.