Inammissibile il ricorso fondato su doglianze di fatto e motivi riproduttivi (Cass. pen. Sez. VII n. 3663 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La memoria difensiva depositata successivamente non può sanare, ex post, le ragioni di inammissibilità dell’impugnativa, non essendo ammessa alcuna integrazione successiva delle carenze originarie del ricorso. Le regole di cui all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di furto in abitazione. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 02.04.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., vizi motivazionali sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e eccessività della pena.

Nelle more del giudizio di legittimità il difensore ha depositato memoria, insistendo per l’ammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla memoria difensiva depositata, rilevando che essa non ha sviluppato argomentazioni idonee a mettere in luce l’originaria ammissibilità del ricorso. Nessuna fonte di integrazione successiva può porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione delle doglianze. A sostegno richiama un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. II n. 34216 del 2014 e Sez. VI n. 47414 del 2008.

Il primo motivo, relativo alla sussistenza dell’aggravante, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che reiterano pedissequamente censure già dedotte in appello e puntualmente disattese. Il motivo è dunque non specifico ma solo apparente, perché omette la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il secondo motivo, concernente la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, è riproduttivo di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, ed è finalizzato a una valutazione alternativa delle fonti di prova. La Corte ribadisce che le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, richiamando Sez. Un. n. 41461 del 2012 (Bell’Arte). Il vizio è perciò manifestamente infondato.

Quanto all’ultimo motivo, sull’eccessività della pena, la Corte osserva che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto e la Corte di merito ha correttamente qualificato come mero refuso l’indicazione dell’aumento per il reato di cui al capo B). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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