Procura speciale al difensore della società nel riesame cautelare reale (Cass. pen. Sez. III n. 27344 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare reale penale, il soggetto che agisca qualificandosi terzo rispetto alle indagini per ottenere la restituzione del bene ablato deve stare in giudizio con un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. Il difetto di rappresentanza della società non può essere sanato dal rilascio della procura in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, poiché al processo penale non è applicabile l’art. 182 cod. proc. civ. La qualità di indagato rivestita in proprio dal legale rappresentante non esime la società dall’onere di conferire procura speciale al proprio difensore.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio adottato nell’ambito di indagini per la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000. L’impugnazione era stata presentata dal ricorrente in proprio e quale legale rappresentante della società coinvolta.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorrente in proprio carente di interesse, perché il sequestro aveva ad oggetto beni riferibili alla società e non a lui. Quanto alla posizione di legale rappresentante, ha rilevato il difetto di legittimazione per mancanza di procura speciale in capo al difensore. Contro tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorrente agisce davanti alla legittimità esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della società. La questione centrale è se, essendo stato presentato un ricorso per riesame nell’interesse di una società da parte del suo rappresentante che non aveva rilasciato al difensore la procura speciale, questa possa validamente intervenire in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, ma prima degli incombenti previsti dagli artt. 324 e 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen.
Il Collegio dà risposta negativa. Quando, nell’ambito del giudizio cautelare reale, il soggetto che si qualifica terzo rispetto alle indagini impugna il provvedimento per riconseguire la disponibilità del bene ablato, deve agire tramite un difensore portatore di una procura speciale da lui rilasciata. Il riferimento è all’art. 100 cod. proc. pen., che impone alla parte privata di stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La Corte richiama, in tal senso, Sez. II n. 6724 del 2026 e Sez. III n. 29858 del 2018.
Escluso che il ricorrente avesse rilasciato una valida procura al difensore della società, la Corte afferma che al processo penale non è applicabile l’art. 182 cod. proc. civ., che consente al giudice di assegnare un termine per sanare il vizio di rappresentanza. Il richiamo è a Sezioni unite n. 47239 del 2014. La diversità morfologica dei due procedimenti impedisce l’estensione della sanatoria civilistica.
La Corte valorizza anche la giurisprudenza civile sulla impossibilità di ratifica della originaria carenza di valida procura, poiché nel processo la procura alle liti costituisce presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e opera retroattivamente solo nei limiti dell’art. 125 cod. proc. civ., che esclude la procura postuma quando la legge richiede il mandato speciale. Sono citate Sez. V n. 20562 del 2025 e Sez. II n. 8933 del 2019.
Nessun rilievo, infine, assume la circostanza che il ricorrente fosse anche indagato in proprio: la dualità soggettiva tra la persona fisica e la società rappresentata impedisce che la qualità di indagato esima la società dall’onere di stare in giudizio con legale munito di procura speciale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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