Inammissibile il motivo aggiunto non connesso ai motivi originari del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 13199 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione contro i provvedimenti de libertate il motivo nuovo depositato oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, fissato dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., è inammissibile per ragioni temporali. L’inammissibilità sussiste anche quando difetti la connessione funzionale tra il motivo aggiunto e i temi già specificati nei capi e nei punti della decisione investiti dall’impugnazione principale. L’inammissibilità dei motivi originari si trasmette ai motivi nuovi, in forza dell’imprescindibile vincolo di connessione che li lega, e non può essere sanata dalla loro proposizione, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. Nel valutare il vizio di motivazione del provvedimento del riesame, la Corte verifica il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto, non il merito dell’apprezzamento probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 23 settembre 2024, previa riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, aveva confermato il provvedimento emesso il 5 agosto 2024 dal Gip del medesimo Tribunale, con il quale era stata applicata all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un episodio di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestando la ritenuta univoca destinazione a fini di spaccio e la frammentarietà delle captazioni poste a fondamento del convincimento del Tribunale. Con successiva memoria la difesa ha poi introdotto un motivo nuovo, eccependo la nullità dell’ordinanza per la mancata acquisizione di tutti i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dal giudice del riesame. Il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa delle risultanze probatorie, contrapponendo alla coerente ricostruzione dei dati istruttori un percorso logico i cui esiti si scontrano con l’evidenza delle risultanze emerse dalle indagini.
Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019), la Corte ribadisce che, quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi di colpevolezza, il sindacato di legittimità verifica se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto. Nel caso concreto il Tribunale ha spiegato come le conversazioni captate a bordo dell’autovettura in uso all’indagato dimostrassero la disponibilità di quaranta grammi di sostanza stupefacente destinati alla successiva commercializzazione. Il contenuto delle intercettazioni, per indirizzo consolidato, è riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2021; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015; Sez. 2, n. 35111 del 22/05/2013).
Il motivo aggiunto è parimenti inammissibile. Esso è nuovo sia sotto il profilo temporale, per il decorso del termine di quindici giorni prima dell’udienza fissato dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sia per la non inerenza ai temi già ritualmente dedotti, poiché i motivi nuovi devono presentare una connessione funzionale con quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014), principio non derogato nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti de libertate (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022).
La Corte aggiunge che l’inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, perché a questi si trasmette il vizio radicale dell’impugnazione principale in ragione dell’imprescindibile vincolo di connessione, dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019). Il motivo aggiunto è quindi inammissibile anche perché la sua valutazione resta preclusa dall’inammissibilità del ricorso principale (Sez. 3, n. 23939 del 25/02/2021).
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo gli estremi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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