Lieve entità nel traffico di stupefacenti e valutazione complessiva della condotta (Cass. pen. Sez. VI n. 10937 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 postula un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione e a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena. La stabilità e la durata dell’attività illecita, con ricavi consistenti, sono logicamente incompatibili con un traffico di limitate dimensioni. La censura proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, in assenza di previa deduzione con i motivi di appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti dell’imputato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa, per cessione continuata e aggravata di cocaina (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99, quarto comma, cod. pen.).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi: motivazione omessa o apparente sulla denegata derubricazione nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; omessa motivazione sugli artt. 81 e 133 cod. pen.; omessa motivazione sull’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la mancata sussunzione della condotta nell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva che dal capo d’imputazione non è possibile ricavare indicazioni sul valore ponderale delle transazioni contestate, enunciate nel numero di quattrocentosessanta e nel controvalore monetario. Tale carenza si traduce in un’argomentazione non del tutto soddisfacente dei giudici di merito.
La valutazione operata dalla Corte di appello non è, tuttavia, ritenuta contrastante con il dato normativo e con l’interpretazione prevalente. La lieve entità postula una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell’azione, oltre che di quantità e qualità della sostanza, con riguardo al grado di purezza, in conformità ai principi di offensività e proporzionalità.
La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 50257 del 05.10.2023, Scorcia, Rv. 285706, resa in fattispecie di confermata esclusione della lieve entità in ragione del livello di professionalità del traffico, desumibile dall’elevato grado di purezza della cocaina, da cui era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto; richiama altresì Sez. 6 n. 1428 del 19.12.2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 e Sez. 6 n. 38606 del 08.02.2018, Sefar, Rv. 273823. Tali principi conservano margini di inevitabile indeterminatezza, ma nel caso concreto emerge come l’attività illecita possedesse i caratteri della stabilità e durata, con ricavi consistenti, logicamente incompatibili con un traffico di limitate dimensioni.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché proposto per la prima volta in cassazione senza previa deduzione con i motivi di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il terzo motivo è infondato: la Corte di appello ha fornito una risposta congrua sulla recidiva, già bilanciata in primo grado con le attenuanti generiche, mediante l’apprezzamento dei numerosi precedenti penali incidenti sulla personalità dell’imputato. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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