Ricorso inammissibile se impedimento difensore non provato tempestivamente (Cass. pen. Sez. III n. 4423 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo impedimento a comparire del difensore per concorrente impegno professionale, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., è validamente dedotto solo se la richiesta di rinvio è tempestiva e adeguatamente documentata. La tempestività della comunicazione si determina con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento, non a quello in cui l’udienza è fissata. Grava sul difensore l’onere di provare la data di ricezione del provvedimento che gli ha reso nota la sovrapposizione dei diversi impegni, poiché tale prova è funzionale alla dimostrazione della tempestività dell’istanza. Il motivo di ricorso che alleghi solo il decreto di fissazione dell’udienza concorrente, senza provare quando il difensore ne abbia avuto conoscenza, è generico e, come tale, inammissibile.
Il Fatto
Il tribunale di Messina aveva condannato l’imputato in relazione al reato di cui all’art. 674 cod. pen. Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge processuale per la mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, trasmessa a mezzo pec il 6 marzo 2024, in vista dell’udienza di decisione del 7 marzo 2024. Con il secondo ha lamentato la mancata applicazione della fattispecie di cui all’art. 131 bis cod. pen., in ragione del ridotto disvalore della condotta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente aveva allegato la documentazione relativa all’invio della pec e il decreto di fissazione dell’udienza camerale del tribunale del riesame, fissata nello stesso giorno. Non aveva però dimostrato la data di avvenuta ricezione di quel decreto: elemento necessario per provare la tempestività della richiesta di rinvio, inoltrata alle ore 19.00 circa del 6 marzo 2024, in vista dell’udienza del giorno successivo.
La Corte ha ribadito che l’obbligo di comunicare prontamente il legittimo impedimento, per concorrente impegno professionale, è adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intende farlo valere, verifichi la sussistenza di un precedente impegno davanti a diversa autorità giudiziaria cui accordare prevalenza. La tempestività della comunicazione va quindi determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento.
Il collegio ha richiamato il precedente di Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014, nel quale una richiesta di rinvio inviata sei giorni prima dell’udienza, ma oltre un mese dopo la conoscenza dell’impedimento, è stata ritenuta tardivamente dedotta.
La Corte ha poi applicato i principi delle Sezioni Unite n. 4909 del 18/12/2014: l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire solo a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni, indichi le ragioni che rendono essenziale la sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza di altro codifensore e l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. Anche tali condizioni non emergevano dalla richiesta di rinvio.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: la dedotta speciale tenuità della condotta è rimasta non illustrata né specificata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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