Appaltatore edile responsabile per le opere provvisionali lasciate in cantiere (Cass. pen. Sez. III n. 4424 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati colposi di evento, l’appaltatore di opere edili risponde del crollo cagionato dalla mancata chiusura definitiva di un’apertura lasciata in un’opera provvisionale inadeguata a durare nel tempo. L’obbligo di cautela fondato sul principio del neminem laedere permane anche dopo l’interruzione dell’esecuzione e la sostituzione con altro operatore. Non basta segnalare all’impresa subentrata le cautele da adottare: esse devono essere anzitutto predisposte dall’autore della costruzione. Non rileva il decorso di anni tra la condotta omissiva e l’evento, integrando il comportamento colposo un antecedente della catena causale ai sensi dell’art. 41 cod. pen., senza che alcuna condotta successiva si ponga come causa da sola sufficiente.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la condanna di primo grado dell’amministratore unico di una società appaltatrice per il delitto di crollo colposo, poi riqualificato rispetto alla originaria imputazione di disastro colposo.

La vicenda riguardava un edificio residenziale ove, in luogo della cementificazione di un’apertura nell’intercapedine, erano state collocate opere provvisionali — tavole e puntelli lignei. Nel luglio 2014, in occasione di intense precipitazioni, si verificavano dapprima uno smottamento e, successivamente, il cedimento definitivo delle tavole con apertura di una voragine sul piano stradale. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo l’insussistenza della consegna dell’opera, la mancanza di nesso causale e l’erronea affermazione di una posizione di garanzia fondata sul solo ruolo formale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, legati tra loro, e li rigetta. Sul primo, relativo alla dedotta mancata consegna e alla sostituzione della società appaltatrice, i giudici osservano che la difesa avrebbe dovuto allegare il travisamento degli atti, indicando specificamente le fonti delle circostanze addotte, ciò che non è avvenuto.

Anche ammesso, in ogni caso, che l’opera non fosse stata ultimata, la Corte ribadisce che l’appaltatore, in forza del principio del neminem laedere, deve osservare le cautele necessarie a evitare danni non solo durante l’esecuzione, ma anche nella fase successiva, permanendo l’obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di pericolo a lui note (Sez. 4 n. 24692 del 29/03/2016, Nobilioni). L’appaltatore sostituito, che si limiti a indicare al subentrante le cautele, non soddisfa tali obblighi, poiché esse vanno anzitutto predisposte dall’autore della costruzione (Sez. 4 n. 1511 del 28/11/2013, Schiano).

Quanto al secondo motivo, il nesso causale è confermato: la Corte di merito ha collegato l’omessa cementificazione alle opere provvisorie e all’evento a formazione progressiva del luglio 2014. Il primo smottamento è prodromico al crollo del manto stradale del 26 luglio. Il comportamento colposo si inserisce nella catena causale e nessuna condotta si pone come causa da sola sufficiente, restando esclusa l’operatività dell’art. 41 cod. pen.

Sul terzo motivo, infine, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza, che fa leva sulla consegna dell’immobile nella consapevolezza della precarietà dei lavori. La distanza dal cantiere non esclude la responsabilità penale: il rimprovero per colpa consiste nel non aver verificato lo stato dell’immobile, mantenendo opere intrinsecamente provvisorie e inadeguate, fonte di grave pericolo per l’incolumità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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