Sindacato del giudice penale sul provvedimento di daspo (Cass. pen. n. 14191/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale investito del reato di violazione del divieto di accesso alle aree urbane (daspo urbano) non può sindacare i presupposti di merito del provvedimento questorile, né sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dall’autorità amministrativa. Al giudice penale è consentito unicamente un sindacato di legittimità sull’atto amministrativo, circoscritto alla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, ivi compreso l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. La fattispecie penale di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 punisce la trasgressione del divieto di accesso, senza che il giudice possa disapplicare il provvedimento amministrativo per ragioni attinenti al merito della sua adozione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un’imputata per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito con l. n. 48 del 2017. All’imputata era stato notificato in data 1° marzo 2022 un provvedimento di daspo urbano emesso dal Questore di Caserta, che le vietava di accedere all’area di parcheggio del cimitero di un comune. In data 7 settembre 2022, l’imputata accedeva all’area, violando il divieto.
Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato la legittimità del provvedimento questorile, che la difesa riteneva illegittimo per mancanza dei presupposti di reiterazione delle condotte previsti dall’art. 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che il sindacato del giudice penale sul provvedimento di daspo urbano è limitato ai profili formali dell’atto amministrativo e non si estende alla valutazione dei presupposti di merito, ivi compreso il requisito di pericolosità. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata in materia di daspo sportivo, che presenta strutture e funzioni analoghe, secondo cui il provvedimento ha natura amministrativa e deve essere impugnato dinanzi alla giurisdizione amministrativa.
La Corte precisa che il giudice penale non può sostituire la propria valutazione a quella del Questore, poiché in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo. Il controllo consentito riguarda esclusivamente la verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità, e non la rivalutazione del giudizio di pericolosità stesso.
La Corte richiama l’orientamento espresso in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, secondo il quale il giudice penale non può sindacare il giudizio di pericolosità espresso dal Questore, potendo solo verificare la regolarità formale del provvedimento. Tale principio viene esteso al daspo urbano, attesa la similitudine della struttura normativa, che prevede un provvedimento amministrativo la cui violazione costituisce reato.
La Corte rileva, infine, che nel caso di specie il daspo non era stato impugnato dinanzi all’autorità amministrativa, circostanza che rende ancor più preclusa ogni valutazione del giudice penale sulla legittimità sostanziale del provvedimento. La violazione del divieto di accesso è stata accertata e non contestata, sicché la condanna deve essere confermata, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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