Reati edilizi e prescrizione: onere di allegazione della diversa data (Cass. pen. Sez. III n. 4422 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi e paesaggistici, l’onere della prova della data di commissione del reato, da cui decorre il termine prescrizionale, grava sull’accusa; tuttavia, una volta che dagli atti risulti una data certa, non basta una mera e diversa affermazione dell’imputato a fondare l’incertezza sulla data e a giustificare l’applicazione del principio in dubio pro reo. Grava infatti sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva l’onere di allegare gli elementi in suo possesso per determinare l’inizio del decorso della prescrizione. In sede di legittimità, i motivi che deducono vizi di motivazione richiamando atti processuali senza la loro integrale trascrizione o allegazione sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. Parimenti inammissibile è il motivo che proponga una diversa rilettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice del merito.

Il Fatto

La corte di appello di Salerno, con sentenza del 30.04.2024, confermava la condanna pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania il 5.12.2023 nei confronti dell’imputato per reati edilizi e paesaggistici, riferiti a un intervento realizzato in assenza dei titoli abilitativi e in zona sottoposta a vincolo.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo contestava la data di realizzazione dell’opera, lamentando che non fossero state valutate le dichiarazioni rese da due testimoni. Con il secondo censurava la qualificazione dell’opera, sostenendo che si trattasse di una pergotenda o di un dehors riconducibile all’edilizia libera, con copertura retraibile e senza creazione di volume chiuso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente richiamava dichiarazioni testimoniali per sunto o stralcio, senza allegarle integralmente: ciò integra la violazione del principio di autosufficienza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dal Collegio.

Nel merito, la sentenza di appello aveva evidenziato che l’unica data certa emersa era quella dell’accertamento del luglio 2020, a fronte di indicazioni generiche su altre date e di dichiarazioni difensive ritenute riferite a un’opera di indimostrata coincidenza con quella contestata. Correttamente, dunque, i giudici avevano rilevato il difetto di prova della diversa data prospettata dalla difesa.

La Corte ribadisce che, pur restando a carico dell’accusa l’onere di provare la data di inizio del termine prescrizionale, non basta una mera affermazione dell’imputato per ritenere estinto il reato o per determinare l’incertezza sulla data. Ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, sicché sull’imputato che invochi la prescrizione grava l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a poter concretamente disporre. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti in materia.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Il ricorrente proponeva una diversa lettura degli elementi disponibili, non consentita in sede di legittimità, dove il sindacato non può risolversi in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né nell’assunzione di nuovi parametri di valutazione. Il vizio di manifesta illogicità della motivazione, inoltre, deve risultare percepibile ictu oculi, mentre restano irrilevanti le minime incongruenze.

La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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