Idoneità alloggiativa non ostativa alla domanda di emersione da lavoro irregolare (TAR Lombardia n. 1859 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione da lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, il requisito dell’idoneità alloggiativa non è richiesto dalla normativa primaria né dalla disciplina attuativa. Esso attiene alle obbligazioni che il datore di lavoro assume con la stipula del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 5-bis, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998. La mancata produzione del certificato in sede procedimentale non giustifica il rigetto della domanda: lo Sportello Unico deve convocare il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto, indicando che in tale sede dovrà essere prodotto il certificato o la richiesta allo sportello competente.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato in data 13 luglio 2020 domanda di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020. Il Prefetto della Provincia di Lodi, con provvedimento del 28 settembre 2021, ha respinto l’istanza per la mancata produzione, in sede procedimentale, del certificato di idoneità alloggiativa.
Avverso tale rigetto la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 3 aprile 2025 e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza telematica della stessa data.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura con cui la ricorrente sosteneva che la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa non costituisse elemento ostativo all’accoglimento della domanda. L’art. 103, comma 15, del d.l. n. 34 del 2020 prevede che lo Sportello Unico, verificata l’ammissibilità della domanda, convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno.
Il requisito dell’idoneità alloggiativa, osserva il Tribunale, non è però esplicitamente previsto dalla procedura di emersione: né la normativa primaria, né la disciplina attuativa di cui al d.m. 27 maggio 2020 lo prescrivono. La Circolare ministeriale n. 4623 del 17 novembre 2020 lo aveva ritenuto richiesto in quanto il comma 15 richiama il contratto di soggiorno, ma la stessa circolare ammette che si possa concludere il procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità agli organi competenti, con produzione successiva del documento.
La giurisprudenza richiamata conforta tale lettura: TAR Emilia Romagna Bologna, sez. I, n. 56 del 2023 ha affermato che l’idoneità alloggiativa ben può essere dimostrata ex post in sede di convocazione, rispondendo ciò alla ratio dell’emersione di garantire un soggiorno legale agli stranieri meritevoli già presenti nel territorio. Nello stesso senso, sulla sanatoria dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2013, si era espressa TAR Lazio Roma, sez. II, n. 9856 del 2013, secondo cui l’attestazione attiene unicamente alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro con la stipula del contratto.
Il Collegio sottolinea la peculiarità delle procedure di emersione, che coinvolgono soggetti in situazione di irregolarità, per i quali può risultare particolarmente difficile ottenere l’attestazione formale prima della regolarizzazione. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto convocare la ricorrente e il datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno, avvertendoli che in quella sede avrebbero dovuto produrre il certificato o la richiesta agli organi competenti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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