Cessazione della materia del contendere per esecuzione del giudicato civile (TAR Campania n. 8512 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione ha posto in essere gli adempimenti necessari a dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario, essendo i relativi accertamenti documentati in giudizio. Il giudice amministrativo non può procedere all’integrazione del giudicato del giudice ordinario né alla risoluzione di ulteriori questioni giuridiche, sostituendosi al giudice ordinario nell’analisi di vicende successive. I termini per il deposito di memorie e documenti fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. hanno carattere perentorio, con conseguente inutilizzabilità processuale degli atti tardivi.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di locali sotterranei posti al di sotto di una strada comunale, agiscono per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7385 del 2015, con cui il Comune era stato condannato all’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione indicati nella relazione tecnica. Il Comune ha corrisposto il risarcimento ma non ha eseguito i lavori.

Dopo la notifica della sentenza e una successiva diffida, i ricorrenti propongono ricorso chiedendo la condanna all’esatta esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. Il Comune si costituisce e rappresenta di aver avviato e poi completato gli interventi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rigetta l’eccezione di nullità della costituzione del Comune, rilevando che la procura ad litem è depositata nel fascicolo telematico. Dichiara invece la tardività dei depositi effettuati da entrambe le parti il 2 dicembre 2025.

Il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono perentori, posti a presidio del contraddittorio e dell’ordinato svolgersi dell’attività giudiziaria. La loro violazione comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti, da considerarsi tamquam non essent, salvo eccezionali condizioni che nel caso non ricorrono.

Nel merito, il Collegio rileva che il Comune ha depositato la documentazione relativa al progetto di riqualificazione comprendente la via interessata, con espresso riferimento all’esecuzione della sentenza n. 7385 del 2015, nonché la certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Tali circostanze non sono state adeguatamente smentite dai ricorrenti, che nulla hanno prodotto nei termini nonostante l’ulteriore rinvio concesso.

Il Collegio precisa che eventuali problematiche successive esulano dal giudizio di ottemperanza, che ha ad oggetto la mera esecuzione della sentenza civile. Il giudice amministrativo non può integrare il giudicato del giudice ordinario né risolvere ulteriori questioni, sostituendosi ad esso. Il ricorso è pertanto dichiarato cessato quanto alla materia del contendere, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *