Permesso di soggiorno UE: diniego illegittimo per bilanciamento solo statico (TAR Lombardia n. 1858 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.Lgs. 286/1998, non può fondarsi su un giudizio di pericolosità sociale costruito in chiave meramente statica, cioè sulla sola gravità del reato commesso. L’amministrazione è tenuta a un bilanciamento che valorizzi anche la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e la condotta di vita successiva ai fatti. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che non argomenti in prospettiva dinamica la valutazione attualizzata della pericolosità, escludendo ogni automatismo connesso alla condanna penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano, in data 23.11.2021, ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ha negato contestualmente il rilascio di un permesso ad altro titolo. Il diniego si fondava sulla pericolosità sociale del richiedente, gravato da una sentenza penale di condanna definitiva a quattro anni di reclusione per violenza sessuale aggravata.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in particolare per non avere valutato la sua integrazione sociale e i vincoli familiari. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria sulla pericolosità sociale, ritenendolo fondato. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 9, comma 4, D.Lgs. 286/1998, che impone di considerare, oltre alla pericolosità, anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare la Corte cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58, secondo cui il diniego deve sorreggersi su una motivazione articolata su più elementi ed escludere ogni automatismo conseguente alle condanne penali. Viene richiamata anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 5515/2012, n. 5358/2022, n. 2727/2022) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19), che richiede un esame specifico della situazione individuale.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non si limita a richiamare l’automatismo della condanna, ma valorizza la gravità del reato e l’assenza di consapevolezza rispetto ai valori di integrazione. Secondo il Collegio, però, quel bilanciamento resta condotto in prospettiva meramente statica, senza la necessaria valutazione dinamica della condotta di vita successiva ai fatti di reato, come richiesto da Cons. Stato, sez. III, n. 1078/2025.
Il Tribunale rileva che i fatti risalgono al 2009 e che, successivamente, il ricorrente ha formato in Italia una famiglia, con due figli minori, ha svolto attività lavorativa pressoché continuativa e ha ottenuto l’affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza in ragione della buona condotta. Sussiste dunque il vizio motivazionale in relazione al bilanciamento richiesto dalla norma.
Assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che dovrà valutare la complessiva situazione del cittadino, senza automatismi di sorta. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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