Variante PGT consumo suolo azzonamento agricolo sindacato limitato al merito (TAR Lombardia n. 1861 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune dispone di ampia discrezionalità, con la conseguenza che le scelte di merito non sono sindacabili dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti. La destinazione a verde agricolo di un’area non implica necessariamente il soddisfacimento di interessi agricoli diretti, potendo rispondere a esigenze di ordinato governo del territorio, di riduzione del consumo di suolo e di tutela ambientale. Il termine di novanta giorni per l’approvazione del P.G.T. di cui all’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 ha natura ordinatoria e non perentoria; la sanzione dell’inefficacia va riferita non alla sua inosservanza, ma all’omessa valutazione delle osservazioni. La V.A.S. non impone di individuare l’Autorità competente in via preventiva, essendo sufficiente la sua nomina prima dell’avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, assumendo di essere proprietaria di un’area lungo la S.P. n. 35, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato la variante generale al P.G.T., che ha eliminato l’Ambito di trasformazione TR3.2 (a vocazione commerciale e produttiva) azzonando il comparto a destinazione agricola. La società assumeva la vocazione commerciale dell’area, attestata dai previgenti strumenti urbanistici e dal contesto insediativo, e l’illegittimità della scelta per violazione della normativa regionale, difetto di istruttoria, eccesso di potere e violazione della disciplina sulla liberalizzazione delle attività economiche.
Il Comune si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente. Dopo il deposito documentale comunale, la società ha proposto motivi aggiunti avverso il documento di esame e controdeduzioni alle osservazioni e il parere di compatibilità regionale con il P.T.R.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i ricorsi, ne ha esaminato congiuntamente le censure, ritenendoli infondati, il che ha consentito di prescindere dalle eccezioni preliminari. Sul punto, il Tribunale ha comunque rilevato la minore ampiezza della legittimazione processuale rispetto a quella procedimentale, non essendo la partecipazione al procedimento automaticamente sufficiente per agire in giudizio.
Quanto alla violazione del termine di approvazione, il Tribunale ha ribadito l’orientamento secondo cui il termine di novanta giorni previsto dall’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 ha carattere ordinatorio. La sanzione dell’inefficacia va collegata non all’inosservanza del termine, ma all’omessa decisione sulle osservazioni. Il Collegio ha inoltre segnalato che l’art. 14, comma 1, lett. b, della legge regionale n. 9 del 2022, pur non applicabile ratione temporis, ha soppresso le parole “a pena di inefficacia degli atti assunti”, avallando tale lettura.
Sull’obbligo di ripubblicazione del Piano, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui esso sorge solo a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione complessiva dello strumento e un mutamento delle sue caratteristiche essenziali. Nel caso concreto le modifiche, derivanti dal recepimento di osservazioni e dallo studio sul traffico, hanno riguardato specifiche aree senza alterare l’impianto del Piano.
Sulla destinazione agricola, il Tribunale ha ricondotto la contestazione al merito delle scelte pianificatorie. La scelta risulta supportata da elementi obiettivi: gli obiettivi strategici di riduzione del consumo di suolo e di realizzazione di un corridoio ecologico di collegamento tra il bosco e la foresta di pianura, interessi meritevoli di tutela. Non è configurabile alcun affidamento qualificato, non essendo mai stato adottato o approvato un Piano attuativo per l’ambito in questione, né un divieto di reformatio in peius della zonizzazione.
Infine, il Collegio ha escluso l’illegittimità della nomina dell’Autorità competente per la V.A.S., avvenuta prima dell’avvio del procedimento e con garanzia di autonomia rispetto all’Autorità procedente. Quanto alla riduzione delle previsioni edificatorie, la legge regionale n. 31 del 2014 consente ai Comuni di approvare varianti in riduzione del consumo di suolo anche prima dell’integrazione del P.T.R., purché sia assicurato un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 179 del 2019. I limiti all’insediamento commerciale trovano giustificazione in motivi imperativi di interesse generale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.