Danno all’immagine da induzione indebita: risarcibilità e quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 214 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, l’azione di responsabilità erariale è proponibile quando una sentenza penale irrevocabile di condanna abbia accertato la commissione, da parte dell’agente pubblico, di un delitto proprio contro la P.A. rientrante nel catalogo dei reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del cod. pen. Il giudicato penale ex art. 651 cod. proc. pen. fa stato nel giudizio contabile quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato, cosicché il rapporto di servizio, la condotta illecita e l’elemento soggettivo del dolo non sono più contestabili. Il danno all’immagine non coincide con la sola condotta illecita, ma richiede la prova dell’effettiva compromissione del prestigio e della credibilità dell’Ente. Esso è quantificabile in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. secondo i criteri soggettivo, oggettivo e sociale, restando inapplicabile, ratione temporis, il criterio presuntivo del raddoppio tangentizio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 alle condotte anteriori alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio due appartenenti al Corpo forestale della Regione Siciliana, chiedendone la condanna, a titolo di danno all’immagine della P.A., al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi. L’azione traeva origine dall’informativa relativa a un procedimento penale che aveva visto i due dipendenti coinvolti in fatti di induzione indebita a dare utilità, consumati durante servizi di controllo d’istituto.

All’esito del giudizio penale, la Corte d’appello aveva rideterminato le pene per la sola imputazione residua e la Corte di cassazione aveva rigettato i ricorsi, rendendo irrevocabile la condanna. La posizione di uno dei convenuti veniva definita con rito abbreviato; il Collegio doveva quindi pronunciarsi sulla sola posizione del secondo convenuto, rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha accertato d’ufficio la proponibilità dell’azione per danno all’immagine, ricostruendo l’evoluzione normativa della figura dopo la positivizzazione operata dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e il successivo intervento del codice di giustizia contabile. Il contrasto giurisprudenziale sul catalogo dei reati-presupposto, per cui la Procura generale aveva deferito una questione di massima alle Sezioni riunite, è stato dichiarato irrilevante nel caso concreto.

Il reato di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. rientra infatti nel ristretto catalogo dei delitti propri contro la P.A., rendendo la fattispecie insensibile a qualsiasi questione interpretativa. Nel commento si segnala che il testo riporta, in un passaggio, un refuso nell’indicazione della norma incriminatrice.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza penale irrevocabile di condanna copre il rapporto di servizio, i fatti illeciti e il loro carattere doloso, in forza dell’efficacia vincolante del giudicato penale che preclude al giudice contabile ogni statuizione in contrasto. Ha poi verificato la sussistenza del danno all’immagine, inteso come lesione della reputazione dell’Ente, che deve essere provato e non può coincidere con la sola condotta illecita.

Il Collegio ha ritenuto evidente il pregiudizio, avuto riguardo alla gravità delle condotte, alla loro attitudine a ledere l’aspettativa di legalità e imparzialità riposta in una forza di polizia, nonché all’ampia diffusione mediatica dei fatti. Ha inoltre escluso l’applicabilità del criterio del duplum, trattandosi di norma sostanziale applicabile solo alle condotte posteriori alla sua vigenza.

La quantificazione è stata quindi operata in via equitativa, valorizzando il ruolo di ispettore superiore, la strumentalizzazione della funzione pubblica e il clamore della vicenda. Il Collegio ha accolto la domanda e condannato il convenuto al pagamento di euro 3.000,00, con interessi legali, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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