Danno all’immagine e ridimensionamento del clamor fori regionale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 156 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651, comma 1, cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Il giudice contabile non può riqualificare l’elemento soggettivo del reato in termini di colpa, non essendo configurabile nel vigente ordinamento un peculato colposo. La quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. deve tenere conto della dimensione del clamor fori e del momento in cui esso si è verificato rispetto alla cessazione dalla carica. Il potere riduttivo non è utilizzabile in presenza di condotte dolose.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, con sentenza n. 16/2023, aveva condannato un ex presidente di provincia autonoma al pagamento di euro 270.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente a seguito di condanna penale definitiva per peculato.

L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, la parziale prescrizione del credito, un preteso conflitto tra giudicati contabili, l’illegittimità del criterio del duplum introdotto dalla legge n. 190/2012, il difetto di prova del clamor fori e l’omessa considerazione del prestigio acquisito dall’ente durante il lungo periodo di presidenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il motivo sull’asserita violazione dell’autonomia del giudizio contabile. Il giudicato penale di condanna, formatosi dopo plurimi gradi di merito, costituisce condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria per danno all’immagine. Ipotizzare una riqualificazione in termini di colpa significherebbe prescindere da tale vincolo normativo.

Quanto alla prescrizione, l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 ha codificato la pregiudiziale penale: il termine resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, cioè al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ogni diversa lettura contrasterebbe con il principio contra non valentem praescriptio non currit, codificato dall’art. 2932 cod. civ.

Il criterio del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 non è stato applicato in primo grado, che ha fatto ricorso ai parametri equitativi di matrice pretoria. Sono stati richiamati i criteri soggettivo, oggettivo e sociale elaborati in relazione all’art. 1226 cod. civ., con quantificazione divergente dal duplum codificato.

Il Collegio ha invece parzialmente accolto il motivo sul clamor fori, ridimensionando la condanna a euro 200.000,00: il clamore mediatico ha avuto dimensione essenzialmente regionale, la vicenda ha registrato anche verdetti assolutori e la condanna è sopravvenuta quando l’appellante era ormai da lungo tempo cessato dalla carica.

È stata esclusa la compensatio lucri cum damno ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, mancando l’identità della seriazione causale tra le condotte di peculato e il prestigio acquisito dall’ente. Il potere riduttivo è stato ritenuto inapplicabile in presenza di condotte dolose, secondo la giurisprudenza contabile richiamata. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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