Ricongiunzione contributiva e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 519 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile, la sopravvenuta ricostruzione del trattamento ad opera dell’ente previdenziale, mediante inserimento nell’estratto contributivo dei periodi oggetto di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 l. n. 29/1979, adeguamento dei ratei e corresponsione delle differenze economiche, soddisfa integralmente la pretesa azionata. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia effettivamente dato esecuzione alla pretesa dedotta in giudizio, non essendo sufficiente un mero adempimento parziale o una generica affermazione di correttezza del proprio operato.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e collocata in quiescenza dal 31.8.2021, ha ottenuto dall’INPS la liquidazione di una pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza 1.9.2021, calcolata con il sistema c.d. misto su un’anzianità di 25 anni e 3 mesi.
Ritenendo che il trattamento non includesse la contribuzione versata nel FPLD e ricongiunta presso l’INPDAP, la ricorrente ha contestato la ricostruzione del periodo utile e, dopo un ricorso amministrativo trasmesso senza esito il 9.2.2022, ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione calcolata sul servizio utile maggiorato della contribuzione ricongiunta, con condanna dell’INPS al pagamento dalla data di decorrenza, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta al Giudice Unico delle pensioni riguarda la verifica dell’effettiva inclusione, nel calcolo del trattamento, dei periodi di contribuzione versati nel FPLD dall’1.1.1981 al 31.5.1994 e ricongiunti presso l’INPDAP ai sensi dell’art. 2 l. n. 29/1979.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza emerge che l’INPS ha ricostruito il trattamento pensionistico proprio mediante l’inserimento di tali periodi nell’estratto contributivo. Con il cedolino del mese di maggio 2022 l’ente ha adeguato la pensione e corrisposto le differenze economiche sui ratei arretrati, procedendo altresì a inserire la trattenuta per il recupero degli oneri economici di ricongiunzione.
La Corte dà atto che, per effetto della ricostruzione compiuta, il trattamento è stato incrementato da euro 1.013,71 a euro 1.790,24 lordi. L’incremento documenta il pieno adeguamento della posizione pensionistica alla pretesa azionata.
All’udienza del 21.10.2024 entrambe le difese hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Giudice Unico ha quindi rilevato che la pretesa risulta integralmente soddisfatta e ha dichiarato l’estinzione del giudizio, compensando tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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