Obbligo di resa del conto escluso per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 129 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, qualificato come tale dall’ente ma privo dei presupposti sostanziali della gestione, non può essere sottoposto a giudizio di conto. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese, pur in presenza di conclusioni conformi della Procura regionale.
Il Fatto
Un agente contabile di un Comune rende il conto della propria gestione per l’esercizio finanziario 2023, limitatamente al periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023. Il conto viene depositato e iscritto presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
La Procura regionale conclude per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione che il Collegio deve sciogliere è preliminare: se sussista, in capo all’agente contabile, l’obbligo di rendere il conto giudiziale per i beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione formale del conto. Il prospetto depositato ricalca il modello contabile previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La qualificazione data dall’ente, però, non vincola il giudice contabile.
La Corte verifica allora l’oggetto effettivo della gestione. La gestione che forma oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il riferimento normativo è al R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL.
Da questa premessa discende la conseguenza giuridica. Secondo la pacifica giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio — tra le tante, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013 — non è configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Manca, in altri termini, il presupposto sostanziale che legittima l’apertura del giudizio di conto.
Il Collegio aderisce a tale orientamento e dichiara l’improcedibilità del giudizio. La conseguenza processuale è la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è di rito, e ciò giustifica la statuizione di nulla per le spese, in coerenza con le conclusioni rassegnate dalla Procura regionale.
Nota della Redazione
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