Inammissibile l’appello contabile notificato oltre il termine breve di sessanta giorni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 169 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni nel processo contabile, l’appello deve essere notificato alle altre parti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 178 cod. giust. cont., e successivamente depositato, a pena di decadenza, nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla copia della sentenza impugnata e alla prova delle notificazioni eseguite, secondo l’art. 180, primo comma, cod. giust. cont. Il mancato rispetto del termine breve di notificazione determina l’inammissibilità del gravame, con carattere assorbente di ogni questione di merito. La declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ipotesi di danno erariale contestata a un dirigente tecnico di un’azienda sanitaria locale per la non corretta gestione del contratto di locazione di un immobile adibito a sede di una unità operativa complessa. La disdetta comunicata alla società locatrice indicava la cessazione del rapporto al 30 settembre 2014, ma la controparte contestava l’avvenuto rinnovo tacito del contratto, essendo la disdetta intervenuta oltre il termine contrattuale di sei mesi dalla scadenza del primo triennio. Ne seguiva un contenzioso definito in via transattiva con un esborso per l’amministrazione.

La Procura regionale conveniva in giudizio il dirigente e la Sezione territoriale accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando la colpa grave per non aver reiterato il recesso dopo la modifica normativa che aveva esteso alle aziende sanitarie la facoltà di recedere. Il dirigente impugnava la decisione con quattro motivi, mentre il Procuratore generale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per tardività.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello affronta in via prioritaria l’eccezione di rito, ritenendola assorbente. Il Collegio ricostruisce il sistema delle impugnazioni contabili richiamando l’art. 178 cod. giust. cont., che fissa in sessanta giorni il termine perentorio per proporre appello in caso di notificazione della sentenza di primo grado, e l’art. 180, primo comma, cod. giust. cont., che impone il deposito dell’atto notificato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione.

I giudici verificano la sequenza procedimentale e accertano che la sentenza di primo grado è stata ritualmente notificata all’appellante, con messaggio consegnato direttamente al difensore in primo grado, in data 13 febbraio 2024. L’appello, pertanto, avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni da tale data, e dunque non oltre il 13 aprile 2024.

Il gravame risulta invece notificato al Procuratore regionale soltanto l’8 luglio 2024 e depositato il 16 luglio 2024, oltre il termine perentorio previsto. La Corte rileva che l’osservanza del termine breve è condizione di ammissibilità dell’impugnazione e che il suo mancato rispetto produce la decadenza dal potere di impugnare.

La Sezione richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Corte dei conti, Sez. II app. n. 260/2022, Sez. III app. n. 50/2019 e Sez. app. Sicilia n. 213/2018, a conferma della declaratoria di inammissibilità del gravame tardivo. Il carattere assorbente della statuizione di rito rende ultronea ogni valutazione nel merito dei motivi proposti.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione in applicazione dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., coerentemente con la definizione della lite su ragioni di carattere processuale. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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