Trattamento di fine servizio e recupero interessi: onere di restituzione e prescrizione (TAR Lombardia n. 1792 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico vanno ricondotte al paradigma della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, con tendenziale assimilazione alle regole dell’art. 2120 cod. civ. Il titolo restitutorio, dovendo tendere all’integrale ripristino della situazione quo ante, comprende ex lege anche il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali. La pretesa di recupero di somme liquidate a titolo di TFS e successivamente non dovute a causa di riammissione in servizio è soggetta alla prescrizione decennale, con decorrenza dalla riammissione stessa e conseguente obbligo di ricalcolo per gli anni esclusi dal decennio.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, era stato collocato nella posizione della riserva e poi riammesso in servizio con ricostruzione giuridica ed economica della carriera per effetto di una pronuncia di questo Tribunale. Nel 2009 l’INPS gli aveva già liquidato in via anticipata il trattamento di fine servizio maturato; dopo la riammissione in servizio, l’Istituto non aveva richiesto l’immediata restituzione di quanto versato.
Solo con il prospetto di liquidazione del 27 gennaio 2023 il ricorrente apprendeva della trattenuta operata sul TFS, di cui contestava la parte riferita agli interessi pari a € 5.473,02, chiedendone la restituzione. L’INPS si costituiva deducendo la legittimità del recupero e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione delle indennità di fine servizio nel settore pubblico. Esse vanno ricondotte, anche grazie al ruolo dell’autonomia collettiva, al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, in un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate dall’art. 2120 cod. civ.; ne deriva che, ai fini del calcolo del TFS, devono essere computati lo stipendio tabellare e le relative integrazioni per scatti di anzianità o similari.
Sotto altro profilo, il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui l’azione di ingiustificato arricchimento, avendo scopo di equità, è ammissibile anche nel caso di arricchimento indiretto, quando cioè questo sia realizzato da persona diversa dal destinatario della prestazione dell’impoverito, ovvero sia conseguito dal terzo a titolo gratuito (Cass. civ. n. 29937 del 2022; Cass. civ. n. 29672 del 2021).
Su tali basi il Collegio censura la mancata richiesta, da parte dell’INPS, di immediata restituzione del TFS liquidato nel 2009 una volta che il ricorrente era stato riammesso in servizio nel 2012. Non si è trattato di revoca del provvedimento di cessazione, bensì di riammissione in esecuzione di una pronuncia che disponeva la ricostruzione giuridica ed economica della carriera. Il Collegio ritiene altresì che la domanda restitutoria dell’Istituto fosse comprensiva dell’obbligo di restituire anche i frutti civili, e dunque degli interessi, poiché il titolo restitutorio tende all’integrale restituzione della situazione quo ante (Cass. civ. Sez. III n. 34011 del 2021).
Ne discende il parziale accoglimento del ricorso, con declaratoria di intervenuta prescrizione parziale della pretesa trattenuta a titolo di interessi e conseguente obbligo di ricalcolo da parte dell’INPS quanto agli anni esclusi dal decennio. Le spese sono compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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