Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per documenti inesistenti (TAR Abruzzo n. 594 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, la sopravvenuta consegna al ricorrente, da parte dell’amministrazione, di tutti i documenti reperibili nei propri archivi e la dichiarazione formale di insussistenza o di non detenzione di quelli ulteriormente richiesti, rendono integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato e determinano la cessazione della materia del contendere. Non sussistono, infatti, le condizioni per accogliere la domanda di ostensione laddove l’ente dichiari di non essere in possesso dei documenti, dovendosi ritenere assolto l’obbligo ostensivo con la consegna della documentazione esistente. La ricerca documentale avviata prima della notificazione del ricorso e la mole considerevole degli atti richiesti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un condominio, proprietario di un edificio prospiciente un esercizio commerciale, presentava istanza di accesso al Comune per ottenere copia di una serie di atti inerenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi svolta: la SCIA, l’autorizzazione sanitaria, i requisiti professionali, le autorizzazioni di pubblica sicurezza e il certificato di agibilità dei locali.
Decorso infruttuosamente il termine di legge, il condominio impugnava il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza. Costituendosi in giudizio, il Comune depositava la documentazione reperita, dichiarando tuttavia che negli archivi non risultavano la SCIA richiamata e le autorizzazioni di pubblica sicurezza, né ulteriori provvedimenti con prescrizioni su orari o capienza, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La società controinteressata si costituiva a propria volta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva come non fosse contestato che tra i documenti esibiti dall’amministrazione non comparissero quelli per i quali il ricorrente chiedeva fosse ordinato il rilascio: la SCIA commerciale, l’autorizzazione di pubblica sicurezza ex artt. 68 e ss. del r.d. n. 773/1931 e quella per le manifestazioni di pubblico spettacolo.
Ciò nondimeno, il Collegio osserva che la dichiarazione formale dell’ente di non essere in possesso di tali atti, oltre a non consentire l’accoglimento della domanda, realizza comunque l’interesse sostanziale del ricorrente: la certezza che quelle autorizzazioni non esistono o che, come nel caso delle autorizzazioni di polizia, sono eventualmente ostensibili da altre autorità competenti a rilasciarle.
La consegna, ancorché solo parzialmente esaustiva, di tutta la documentazione collegata all’attività commerciale e reperibile nell’archivio comunale integra, secondo il giudice, l’integrale assolvimento dell’obbligo ostensivo. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la considerevole mole dei documenti richiesti e la circostanza che il Comune avesse già avviato le operazioni di ricerca, dando avviso al condominio prima della notificazione del ricorso, integrano i giusti motivi per la loro compensazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.