Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per il pagamento della Carta del docente (TAR Campania n. 1395 del 23.07.2026)
Principi di diritto ( Massima)
Qualora l’amministrazione, nelle more del giudizio di ottemperanza, provveda a dare integrale esecuzione al giudicato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso non incide sulla declaratoria, ma rileva ai fini della regolazione delle spese di lite, che possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se parzialmente compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno una sentenza, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad erogargli la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo complessivo di euro 1.000,00, relativo alle annualità 2019/2020 e 2020/2021. A fronte della mancata esecuzione di tale pronuncia da parte dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’ente e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo, nel verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, ha rilevato l’avvenuto pagamento in favore del ricorrente di n. 2 voucher della Carta del Docente, dell’importo unitario di euro 500,00, per un totale di euro 1.000,00, corrisposti dall’amministrazione in data 22.04.2026, quindi successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della decisione.
Tale sopravvenienza, come confermato anche dalla memoria della parte ricorrente del 16.07.2026, ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio. Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da garantire alla parte ricorrente attraverso la pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale e della parziale compensazione, posto che il pagamento da parte dell’amministrazione è avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza. L’amministrazione è stata quindi condannata, previa compensazione al 50%, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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