Illegittimo il divieto di detenzione di armi fondato su note generiche (TAR Abruzzo n. 244 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto che si fondi su note degli organi di polizia le quali si limitino ad affermare in modo generico una situazione di conflittualità familiare, senza indicare alcun elemento di fatto oggettivo a sostegno del giudizio espresso. Tali note non possono costituire fondamento del provvedimento restrittivo quando le risultanze istruttorie – dichiarazioni della persona offesa e dei testi – descrivano in modo dettagliato e concordante una relazione priva di attriti e smentiscano la situazione presunta. La revoca dell’autorizzazione al porto d’armi basata esclusivamente sul decreto prefettizio annullato è illegittima in via derivata e viene conseguentemente annullata.
Il Fatto
All’esito di un alterco con l’ex coniuge, il Prefetto di Teramo adottava il divieto di detenzione di armi sulla base di rapporti informativi di Carabinieri e Questura che riferivano una “invariata situazione di conflittualità” tra gli ex coniugi. Il provvedimento era impugnato dal ricorrente per difetto di motivazione e di istruttoria; con motivi aggiunti veniva impugnata anche la successiva revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, disposta dalla Questura in conseguenza del divieto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso osservando che le note poste a fondamento del divieto prefettizio risultano “del tutto generiche” e prive di alcun elemento di fatto a sostegno. Il collegio evidenzia come le sommarie informazioni assunte dagli stessi Carabinieri abbiano invece restituito un quadro fattuale opposto: i testi hanno riferito che il gesto non aveva natura violenta e che mai in precedenza avevano assistito a comportamenti analoghi; la stessa persona offesa ha escluso di aver subito violenze, minacce o ingiurie, ha dichiarato di non avere paura e ha rinunciato a proporre querela.
La Corte rileva la contraddizione tra il giudizio di perdurante conflittualità espresso dagli organi di polizia e le risultanze istruttorie, definendo la situazione di fatto “solo presunta e chiaramente smentita” dai riscontri assunti. In accoglimento delle censure di difetto di istruttoria, il divieto viene annullato. La revoca dell’autorizzazione al porto d’armi è invece annullata per illegittimità derivata, avendo quale unico presupposto il decreto prefettizio caducato; i restanti motivi aggiunti vengono assorbiti.
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Nota della Redazione
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