Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso in materia di appalti (TAR Lombardia n. 1715 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Il giudice non può pronunciarsi nel merito quando la parte manifesti di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati, poiché l’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla sopravvenuta carenza, senza necessità di esame dei motivi. Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti costituite ne facciano congiunta richiesta.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura di aggiudicazione indetta dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a. per la stipula di un accordo quadro relativo alla fornitura di stent coronarici. La ricorrente era stata esclusa dal Lotto 4 per mancato superamento della soglia di sbarramento tecnico e l’aggiudicazione in un primo tempo disposta in suo favore era stata annullata con determinazione dirigenziale. La stessa ha impugnato l’esclusione, l’annullamento dell’aggiudicazione e gli atti connessi, proponendo anche motivi aggiunti avverso il verbale di riesame con cui la commissione aveva confermato la non valutabilità della letteratura scientifica prodotta in gara.
Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e un’altra società partecipante, anch’essa esclusa dalla procedura, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato una nota con cui dichiara di non avere più interesse alla decisione. Tale manifestazione processuale incide direttamente sulla condizione dell’azione.
Il Tribunale prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e ne trae la conseguenza processuale: il ricorso non può essere esaminato nel merito, poiché l’interesse a ricorrere è venuto meno prima della decisione. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore valutazione sui motivi proposti, sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti.
Il Collegio non procede all’esame delle censure inerenti ai criteri di valutazione della letteratura scientifica e all’interpretazione della soglia di sbarramento tecnico, poiché la sopravvenuta carenza di interesse preclude ogni pronuncia di merito.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, conformandosi alla congiunta richiesta delle parti costituite. La statuizione riflette la definizione in rito del giudizio, che non implica soccombenza sostanziale di alcuna parte.
Nota della Redazione
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