Tettoie e ripostigli non pertinenziali: sanatoria negata per difetto di doppia conformità (TAR Lombardia n. 1711 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la doppia conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quello della domanda. Il relativo potere comunale ha natura vincolata, sicché non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato in ordine alla sua definizione favorevole. Non rivestono natura precaria né pertinenziale i manufatti destinati a soddisfare esigenze permanenti dell’attività d’impresa, i quali integrano nuove costruzioni suscettibili di autonoma rilevanza urbanistica. Le regole sulla partecipazione procedimentale, infine, non possono essere interpretate in senso formalistico, rilevando il solo pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del privato.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa artigiana attiva nella carpenteria in legno, ha chiesto nel 2009 il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per opere consistenti in coperture a riparo di materiali, un ripostiglio e un contenitore per la segatura, realizzate su un compendio immobiliare di proprietà in zona agricola.
Dopo un primo diniego del 2011, annullato dal giudice amministrativo con sentenza per ragioni procedimentali, il Comune ha riattivato il procedimento e, con provvedimento del 2 dicembre 2021, ha negato in via definitiva la sanatoria. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione delle regole procedimentali, carenza istruttoria, lesione dell’affidamento e travisamento della qualificazione giuridica dell’intervento come nuova costruzione anziché come pertinenza, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure. Anzitutto, la sentenza che aveva annullato il precedente diniego non ha riconosciuto la spettanza del bene della vita: essa ha imposto al Comune soltanto di completare correttamente l’istruttoria, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dell’abusività dell’opera. Nessuna violazione procedimentale è dunque addebitabile al Comune, che era anzi tenuto a concludere il procedimento riattivato.
Quanto alle osservazioni della ricorrente, il provvedimento finale le ha esaminate e confutate nel merito. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le norme sulla partecipazione non vanno interpretate in senso formalistico, dovendosi avere riguardo al pregiudizio effettivo arrecato al privato. Il permesso di costruire in sanatoria, inoltre, ha natura di atto vincolato, con onere motivazionale assolvibile mediante l’indicazione delle norme e dei presupposti di fatto posti a base del diniego.
Nel merito, gli interventi consistono in quattro tettoie, occupanti una superficie complessiva di quasi 870,00 mq, oltre a due locali a uso ripostiglio e a una superficie pavimentata per la manovra dei carrelli elevatori, realizzati in zona agricola da un soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 12 del 2005. Manca il requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Accanto a ciò, il potere comunale è vincolato all’accertamento di tale requisito, senza margini di discrezionalità: ne deriva l’insussistenza di alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente.
Il Collegio esclude poi la natura pertinenziale e precaria dei manufatti. In ambito edilizio la pertinenza non sussiste quando è realizzato un nuovo volume, suscettibile di autonoma rilevanza, su un’area ulteriore rispetto a quella occupata dall’edificio principale. Quanto alla precarietà, rileva non la struttura ma la destinazione funzionale: i manufatti, per dimensioni e per uso protratto a servizio dell’attività imprenditoriale, soddisfano esigenze permanenti e rientrano nel novero delle nuove costruzioni.
Il richiamo a un precedente del Consiglio di Stato è giudicato non pertinente, avendo riguardo a un comparto con destinazione commerciale e a scaffalature esterne all’area di vendita, e non a tettoie e locali di servizio funzionali a un’attività di carpenteria. All’infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, per carenza di un elemento costitutivo; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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