Documento caratteristico militare: declassamento di un livello e obbligo di motivazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 60 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le schede valutative periodiche del personale militare hanno natura autonoma ed esprimono un giudizio tecnico-discrezionale non vincolato dalle valutazioni precedenti, sicché il mero contrasto con giudizi apicali pregressi non integra di per sé eccesso di potere. La riduzione di un solo livello rispetto alla qualifica precedente è considerata scostamento fisiologico, per il quale la motivazione è insita nei punteggi e nei giudizi sintetici della scheda. L’obbligo di una motivazione più puntuale sorge quando allo scostamento si accompagnano altri indici sintomatici, quali l’incoerenza interna tra le valutazioni delle autorità civili e quelle delle autorità militari e il travisamento dei presupposti fattuali. In tale evenienza la mancanza di motivazione approfondita determina l’illegittimità del documento caratteristico.

Il Fatto

Il ricorrente, militare impiegato presso una rappresentanza diplomatica all’estero, ha impugnato la scheda valutativa relativa a un periodo di servizio che ha visto il giudizio finale scendere da “Eccellente” a “Superiore alla media“, dopo oltre dieci anni di valutazioni apicali. Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione della flessione delle voci analitiche, il travisamento dei fatti, la violazione delle Istruzioni sui Documenti Caratteristici e lo sviamento di potere, sostenendo che il declassamento celasse una finalità punitiva legata a un procedimento disciplinare concluso con una sanzione e a esso estraneo.

Il Ministero della Difesa si è costituito contestando ogni deduzione e invocando l’autonomia delle valutazioni, la motivazione in re ipsa per il calo di un solo livello e l’ampia discrezionalità tecnica dell’autorità militare. L’istanza cautelare è stata respinta; all’udienza di merito la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento prevalente: le schede valutative periodiche sono autonome, esprimono un giudizio tecnico-discrezionale e non sono vincolate dalle valutazioni pregresse. La giurisprudenza distingue tra uno scostamento di un livello, per il quale è sufficiente la motivazione ordinaria incorporata nella scheda, e uno scostamento di due o più livelli, che richiede motivazione esplicita e analitica. La riduzione di un solo livello è dunque ritenuta fisiologica espressione della discrezionalità valutativa.

Il Collegio dà atto di pronunce minoritarie, come TAR Liguria n. 910/2022, che hanno affermato l’onere di motivazione specifica in presenza di un repentino abbassamento di qualifica dopo una serie ininterrotta di valutazioni apicali, ma dichiara di non aderirvi, valorizzando la tipicità della scheda e l’ampia discrezionalità del valutatore.

Il giudizio cambia sul piano concreto. Il Collegio individua due indici sintomatici ulteriori rispetto al mero scostamento di livello. Il primo è la significativa divergenza tra le valutazioni delle autorità civili, a diretto contatto con il valutando, e quelle delle autorità militari, in posizione sovraordinata e non immediatamente operativa, con conseguente incoerenza interna del giudizio complessivo.

Il secondo è il travisamento dei presupposti fattuali: dalle difese dell’Amministrazione emerge che il giudizio parzialmente deteriore avrebbe tenuto conto di comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma dalla documentazione in atti tali fatti risalgono a epoca antecedente al periodo oggetto di valutazione. L’Amministrazione ha quindi considerato circostanze estranee all’arco temporale di riferimento, senza individuare nel periodo aspetti comportamentali di autonoma rilevanza.

Il Collegio richiama il Consiglio di Stato n. 717/2026, secondo cui nella documentazione caratteristica non è consentito riferirsi a procedimenti penali o disciplinari, ai sensi dell’art. 694 del Testo Unico dell’Ordinamento Militare, ma la circolare applicativa delle I.D.C. ed. 2008 consente di valorizzare eventuali aspetti comportamentali di autonoma rilevanza desumibili dai fatti contestati. Ne deriva che il fatto disciplinarmente rilevante anteriore al periodo valutato assume rilievo solo se si è concretamente riflesso in comportamenti osservabili nel medesimo periodo. Il ricorso è pertanto accolto per difetto di motivazione, con annullamento della scheda e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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