Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’accesso agli atti (TAR Abruzzo n. 532 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Rilevato che la dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse all’osteso accesso agli atti determina il venir meno dell’oggetto della controversia, il giudice amministrativo è tenuto a pronunciare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito del giudizio per tale causa giustifica la compensazione delle spese di lite e la declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva impugnato la comunicazione con cui l’Amministrazione aveva disposto il parziale diniego all’istanza di accesso agli atti dal medesimo avanzata. Il ricorso era stato proposto avverso il provvedimento protocollato in data 02.04.2026 e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, chiedendone l’annullamento, con la conseguente declaratoria del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti non ostesi. L’Amministrazione resisteva in giudizio depositando documentazione.

All’udienza camerale del 13 maggio 2026, il Collegio prendeva atto della rinuncia espressa alla proposta istanza cautelare. Successivamente, con memoria depositata in data 26 giugno 2026, la parte ricorrente dichiarava di non aver più interesse al richiesto accesso, chiedendo che di ciò fosse preso atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sopravvenuta dichiarazione di non più interesse al richiesto accesso priva il giudizio del suo requisito funzionale, ossia dell’interesse alla decisione. Venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad ottenere il bene della vita rappresentato dall’accesso agli atti, non residua alcuna questione da decidere nel merito, restando assorbita ogni questione inerente alla legittimità del provvedimento impugnato.

La declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito necessario del processo, non essendo più configurabile la necessità di una pronuncia satisfattiva dell’interesse sostanziale azionato. La definizione del giudizio in rito, per effetto di una circostanza sopravvenuta non imputabile alle parti, integra i giusti motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Conseguentemente, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso, compensa le spese e dichiara irripetibile il contributo unificato versato, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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