Obbligo di resa del conto giudiziale solo per debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 115 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il mero debito di vigilanza non integra l’obbligo di resa: in tal caso il giudizio di conto è improcedibile e il conto va restituito all’amministrazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2022, promosso nei confronti di un dipendente che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di presunto consegnatario di beni mobili presso un ente locale. Il conto concerneva beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, chiedeva la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione; all’udienza del 3 luglio 2025 il pubblico ministero concordava con tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due posizioni soggettive. L’elemento tassativo e ineludibile che separa il consegnatario per debito di custodia, obbligato alla resa del conto, dal consegnatario per debito di vigilanza, non obbligato, è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.

Tale impostazione si fonda sul rilievo che i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, è tenuto alla resa del conto giudiziale.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile e i canoni ermeneutici ivi affermati, ponendo l’accento sulla necessità di una verifica concreta della natura della gestione. Il diverso debito di vigilanza si configura, invece, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Nel caso esaminato non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino rendono il conto una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Ne discende il difetto dell’obbligo di resa e, quindi, la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione e nessuna statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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