Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 292 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La categoria dei consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale non comprende i consegnatari di soli beni immobili. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo di rendicontazione, presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, tipiche di una gestione di cassa o di magazzino. Il consegnatario che non abbia un siffatto debito di materie è agente amministrativo per debito di vigilanza ed è tenuto al solo conto amministrativo. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2021. Dalla relazione emergeva che il conto conteneva l’elenco generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non aveva un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.

Il magistrato istruttore ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non potendosi riconoscere all’atto la natura di conto giudiziale. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 21.10.2024, ha aderito chiedendo la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero ha insistito per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettui per inventario (art. 22); che i consegnatari di beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile e tenuti al conto giudiziale (art. 32); che il consegnatario si dia debito dei beni secondo specie, qualità e categoria, con responsabilità dell’oggetto in natura o del prezzo corrente (art. 33).

Il discrimine è fissato dal d.p.r. n. 254/2002, il cui art. 6 distingue gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del rendiconto. La Corte richiama l’applicabilità di tale disciplina anche ai consegnatari degli enti locali, secondo l’indirizzo della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017.

L’art. 93 del T.U.E.L. non precisa se la gestione riguardi beni mobili o immobili. Il Collegio ne dà un’interpretazione sistematica, coerente con la normativa di contabilità statale, escludendo nozioni distinte per lo Stato e per gli enti locali. La figura del consegnatario implica un debito di materie o oggetti esclusivamente mobili, incompatibile con la gestione di beni immobili, come confermato da plurimi arresti contabili.

Nel caso concreto il conto contiene un’elencazione generale dei beni in inventario, priva di beni mobili univocamente riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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