Nessun conto giudiziale per consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 114 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’obbligo di resa del conto giudiziale sussiste soltanto in capo al consegnatario di beni mobili investito di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario qualificabile agente contabile e quello qualificabile agente amministrativo va individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui deriva un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il dipendente gravato di mero debito di vigilanza, addetto alla sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni dell’Ente, non è obbligato alla resa del conto. Il conto meramente riepilogativo e ricognitivo di beni eterogenei riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale è pertanto improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto al registro di Segreteria nei confronti di un dipendente comunale, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni presso un Comune per l’esercizio finanziario 2022. Il conto giudiziale presentato riguardava unicamente beni mobili di pertinenza dell’Ente locale.
Nella relazione il Magistrato istruttore dubitava della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, chiedeva la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore esponeva il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concordava nell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure di consegnatario nella natura della gestione affidata. Il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
Il discrimine risiede nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni in deposito.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017) e osserva che l’obbligo di resa, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia.
Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, data la natura eterogenea degli stessi, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Il conto si risolve in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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