Controlli interni degli enti locali: accertata l’adeguatezza solo parziale del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 26 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui referti annuali degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 TUEL, non si esaurisce nella verifica formale della trasmissione, ma accerta l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni in relazione alle prescrizioni del regolamento comunale e alle linee guida della Sezione delle autonomie. L’accertamento può concludersi con il riconoscimento di una adeguatezza solo parziale del sistema, quando alcune tipologie di controllo risultino esercitate in modo difforme o non documentato. Ne deriva l’invito dell’ente ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari al superamento delle criticità e l’obbligo del Segretario generale di comunicare le iniziative intraprese.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni trasmessi da un Comune per gli esercizi 2022 e 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. Per gli esercizi 2020 e 2021 la stessa Sezione si era già pronunciata senza che l’ente avesse dato riscontro.
Dall’istruttoria, condotta mediante questionari, emergono profili di criticità che inducono la Sezione a formulare osservazioni finali e a pronunciarsi sul grado di adeguatezza del sistema.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce separatamente ciascuna tipologia di controllo. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 147-bis TUEL, non emergono criticità di rilievo: l’ente ha applicato il campionamento casuale semplice, ha verificato le attestazioni sui pagamenti oltre i termini e ha svolto verifiche di cassa e magazzino con cadenza trimestrale.
Il controllo di gestione, invece, non risulta esercitato in conformità al regolamento comunale. I report periodici non sono tempestivi, l’ente non elabora indicatori e non riesce a influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi. Il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale si attesta su valori ritenuti insufficienti, pari al 25,79% per il 2022 e al 29,07% per il 2023.
Sul controllo strategico la Sezione richiama la deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG e ritiene il controllo complessivamente conforme, pur rilevando l’assenza di indicatori per il 2022 e la mancata adozione di alcuni parametri di verifica per il 2023. Analogamente, il controllo sugli equilibri finanziari e il controllo sugli organismi partecipati sono considerati adeguati, nonostante l’assenza di linee di indirizzo del responsabile finanziario e la totale mancanza di valorizzazione degli indicatori.
Il controllo sulla qualità dei servizi non è ritenuto adeguato, stante le numerose risposte inevase per il 2023 e l’assenza di confronti sistematici con altre amministrazioni. Quanto all’appendice su PNRR e PIAO, la Sezione rileva carenze nella predisposizione dei report, nel coordinamento tra uffici e nei controlli sui soggetti esterni esecutori degli interventi, con conseguente giudizio di inadeguatezza.
All’esito, la Corte accerta l’adeguatezza parziale del sistema dei controlli interni, invita l’ente ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari e dispone che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese, con trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.