Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 30 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile nel termine perentorio assegnato dal giudice designato determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. La relativa declaratoria è emessa con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., quale forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c. Quando il giudizio si definisce per l’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi a più esercizi finanziari da parte degli agenti contabili di un Comune. Gli esercizi coinvolti erano quelli dal 2018 al 2021, per i contanti riscossi presso i parchimetri comunali.
All’esito dell’istruttoria, la Procura accertava che, in particolare, non era stato presentato all’amministrazione il conto dell’esercizio finanziario 2021 e che lo stesso non era stato depositato presso la Segreteria della Sezione. Promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto dinanzi al giudice designato, che con decreto assegnava i termini perentori per la presentazione all’amministrazione e per il successivo deposito con le parificazioni e le relazioni degli organi di controllo interno.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice monocratico attiene alla definizione del giudizio di resa del conto quando l’agente contabile abbia medio tempore adempiuto all’obbligo di deposito. Il thema decidendum si concentra, quindi, sulla verifica dell’avvenuto deposito nei termini assegnati e sulle conseguenze processuali di tale adempimento.
Il giudice rileva che il conto risulta essere stato depositato nei termini fissati con il decreto presidenziale. Da ciò deriva che la ragione dell’azione è venuta meno, con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. L’accertamento dell’adempimento sopravvenuto assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito della resa.
Quanto alla forma del provvedimento di definizione, la Corte richiama l’art. 144 c.g.c. e osserva che la sentenza costituisce comunque la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Il giudice sceglie dunque la decisione in forma di sentenza, in coerenza con la natura del giudizio contabile e con la funzione di definitiva chiusura del rapporto processuale instaurato dalla Procura.
Sul profilo delle spese, la Corte ritiene che, per l’esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia. La declaratoria di estinzione per l’avvenuta resa del conto non lascia spazio a una regolazione delle spese in favore di alcuna delle parti coinvolte.
Nota della Redazione
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