Rottamazione quinquies e piano di riequilibrio: ammissibile l’adesione ma senza deroga al PRFP (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 165 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, c.d. rottamazione quinquies, è astrattamente accessibile anche per gli enti locali che abbiano in corso un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), non essendo evincibile dal quadro normativo alcuna preclusione assoluta. L’eventuale adesione costituisce esercizio dell’autonomia decisionale dell’ente, da valutare alla luce del principio dell’equilibrio di bilancio e dei principi contabili di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, e non può costituire ragione di deroga agli obblighi, ai vincoli e agli obiettivi intermedi e finali del PRFP approvato. Il PRFP non può essere modificato se non nei soli casi previsti dalla legge, e la normativa sulla rottamazione non ha collegato all’adesione alcuna facoltà di rimodulazione del piano. Non è prevista alcuna specifica autorizzazione della Corte dei conti all’adesione, ferma restando la verifica in sede di controlli sulla gestione finanziaria e di monitoraggio del PRFP.

Il Fatto

Il sindaco di un Comune ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una richiesta di parere in materia di contabilità pubblica. L’ente ha in corso un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e intende valutare l’adesione alla c.d. rottamazione quinquies di cui all’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla L. n. 88/2026 e successivamente modificato dal D.L. n. 63/2026, convertito dalla L. n. 113/2026.

La richiesta è articolata in cinque quesiti, con i quali l’ente chiede di conoscere la compatibilità dell’adesione con la procedura di riequilibrio in corso, le valutazioni contabili e finanziarie da effettuare, la necessità di modificare o aggiornare il PRFP e le cautele operative da osservare.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato la richiesta anche alla luce della L. n. 1/2026, che ha integrato in chiave evolutiva la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, mantenendo ferma la natura generale e astratta della funzione stessa, salvo che per le questioni connesse all’attuazione del PNRR e del PNC. Ha ritenuto la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’ente.

Sul primo quesito, relativo alla possibilità per un Comune in PRFP di aderire alla definizione agevolata, la Sezione lo ha dichiarato ammissibile, in quanto formulato in termini generali e astratti e riconducibile alla materia della contabilità pubblica, riguardando la gestione finanziaria degli enti locali e i relativi equilibri di bilancio. Nel merito, ha osservato che il legislatore ha esteso la possibilità di adesione agli enti locali, richiamando l’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, senza introdurre preclusioni assolute per i comuni in PRFP. La decisione rientra pertanto nell’autonomia dell’ente, da esercitare all’esito di un’attenta valutazione prognostica degli effetti sulle entrate attese, sulle tempistiche e sullo stralcio di sanzioni e interessi, e comunque senza che l’accesso possa costituire ragione di deroga agli obblighi discendenti dal piano.

Il secondo quesito, concernente la compatibilità dell’adesione con gli obblighi e i vincoli del piano concretamente approvato, è stato dichiarato inammissibile, poiché sollecita una valutazione di compatibilità in concreto che costituisce atto proprio dell’ente, rispetto al quale la Corte non può svolgere funzione di co-amministrazione. La valutazione dell’interferenza con il PRFP rientra, inoltre, nell’area ascrivibile ai controlli in sede di attuazione e monitoraggio del piano ex art. 243-quater, commi 3, 6 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il terzo quesito, relativo alle valutazioni contabili e finanziarie specifiche da effettuare, è stato ritenuto parimenti inammissibile per la parte in cui richiede una risposta “specifica” calata sul caso concreto. La Sezione ha tuttavia evidenziato che gli elementi indicati dall’ente, quali gli effetti sui residui attivi, gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio, costituiscono aspetti da considerare nella scelta di aderire, anche in chiave diacronica, considerato il differimento dei termini di pagamento.

Il quarto quesito, sulla necessità di modifiche o aggiornamenti del PRFP e di autorizzazioni degli organi di controllo, è stato dichiarato ammissibile. Nel merito, la Sezione ha richiamato il principio per cui la facoltà di riformulazione del piano di riequilibrio è esercitabile solo nei casi previsti dalla legge, e ha rilevato che la normativa sulla rottamazione non ha collegato all’adesione alcuna facoltà di modifica della pianificazione approvata. Non è prevista, inoltre, alcuna specifica autorizzazione della Corte dei conti, ferma restando la verifica in sede di controlli sulla gestione finanziaria ex art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di monitoraggio del PRFP.

Il quinto quesito, infine, è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecita indicazioni applicative al caso concreto. Nei limiti della generalità e astrattezza, la Sezione ha precisato che il rispetto dei principi di sana gestione e prudenza contabile esige un’attenta valutazione di tutti gli elementi rappresentati, nonché degli ulteriori principi contabili dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, da riferire al caso concreto, rispettando congruità e coerenza con il precedente PRFP approvato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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