Parere positivo sugli oneri motivazionali per l’affidamento in house di servizi pubblici a rete (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 202 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, delinea una peculiare attività di controllo della Corte dei conti avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni pubbliche e finalizzata alla verifica dell’onere di motivazione analitica. I parametri di controllo prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge (compatibilità tra oggetto sociale e finalità istituzionali, compatibilità con la normativa euro-unitaria sugli aiuti di Stato, rispetto degli artt. 7 e 8 Tusp) e, per altri, una verifica di sana gestione finanziaria (convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità). L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o da affermazioni apodittiche, ma può considerarsi compiuto anche qualora la motivazione sia sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale seguito dall’Amministrazione. La sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una oggettiva, concernente le caratteristiche dell’operazione di investimento, e una soggettiva, volta a ponderarne gli effetti sulla situazione finanziaria dell’ente. La verifica deve inoltre riguardare l’adempimento dell’onere di sottoposizione dell’atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, Tusp.
Il Fatto
Il Comune di Pontoglio (BS) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 marzo 2026, recante affidamento in in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e acquisizione della partecipazione societaria in Servizi Comunali S.p.A. La delibera prevede l’acquisto di n. 10 quote/azioni al valore complessivo di euro 2.676,10 e l’affidamento del servizio per otto anni, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2034, qualificato come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica. Il provvedimento è stato corredato da numerosi allegati, tra cui le relazioni ex artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022, il piano economico finanziario della società con relativa asseverazione, la carta della qualità, il contratto di servizio integrato, lo statuto societario e la tabella di sintesi sul valore delle azioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha proceduto all’analisi dell’atto deliberativo secondo i parametri di controllo delineati dall’art. 5, comma 3, Tusp. Quanto al vincolo tipologico e finalistico, la società per azioni figura tra i tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1, Tusp e il servizio di igiene urbana rientra tra i servizi di interesse economico generale, giusta l’art. 4, comma 1, lett. a), Tusp. Sul profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la Corte ha valorizzato il Piano Economico e Finanziario di Affidamento ex art. 17, comma 4, d.lgs. n. 201/2022, che illustra i dati di bilancio della società nel periodo 2017/2024 e le previsioni economico-finanziarie fino al 2033, documentando equilibri patrimoniali e indicatori di solvibilità positivi.
Quanto alla sostenibilità finanziaria soggettiva, la Sezione ha rilevato l’esborso pecuniario di limitato importo per il Comune e la circostanza che la società possiede riserve capienti per la copertura di eventuali perdite. In ordine alla convenienza economica e alla scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione, la Corte ha richiamato la propria deliberazione n. 161/2022/PAR, secondo cui la motivazione deve rappresentare le ragioni per cui l’Amministrazione abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo. Nel caso di specie, la Relazione ex art. 14 ha preso in considerazione i tre modelli di gestione previsti per i servizi a rete, elaborando per ciascuno una matrice SWOT e concludendo per la poziorità del modello in house, con punteggio +6 rispetto a -7 della società mista e 0 dell’affidamento esterno.
La comparazione con operatori alternativi è stata condotta tramite manifestazione di interesse sulla piattaforma SINTEL, con adesione dell’attuale gestore e della società in house. L’analisi ha evidenziato un’ottimizzazione del costo del servizio sostanzialmente comparabile tra le due opzioni. La Corte ha inoltre verificato l’assenza di duplicazioni organizzative vietate dall’art. 20 Tusp e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, valorizzando il raffronto SWOT e le argomentazioni della Relazione ex art. 17 circa la qualità del servizio, gli investimenti, i costi per l’utenza e l’impatto sulla finanza pubblica.
Quanto alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la delibera ha rappresentato la sussistenza delle condizioni per cui le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti, e la Relazione ex art. 14 ha illustrato il superamento della soglia dell’80% del fatturato conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. Infine, la Sezione ha preso atto dell’adempimento dell’onere di consultazione pubblica, avendo la delibera e gli allegati formato oggetto di pubblicazione all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente per 15 giorni consecutivi. La Corte ha pertanto reso parere positivo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica, disponendo la trasmissione della deliberazione al sindaco e al presidente del consiglio comunale e ordinando la pubblicazione sul sito istituzionale entro cinque giorni dalla ricezione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.
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Nota della Redazione
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