Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 25 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile nel termine perentorio assegnato dal giudice designato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ex art. 38, comma 2, c.g.c.. All’esito dell’estinzione non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, con più note, il mancato deposito da parte degli agenti contabili di un Comune dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2021, con riferimento alle gestioni dei diritti dell’Ufficio Anagrafe.
All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura regionale accertava che i conti non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la segreteria della Sezione e promuoveva il giudizio per la resa del conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto del giudice designato veniva assegnato all’agente contabile il termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione di appartenenza e al Comune il termine per il deposito in Segreteria dei conti corredati delle parificazioni e relazioni degli organi di controllo interno. Avendo il Comune provveduto al deposito tramite l’applicazione SiReCo, la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene esclusivamente alla verifica dell’avvenuto deposito dei conti giudiziali nel termine assegnato. Il giudice monocratico rileva che i conti sono stati depositati nei termini stabiliti con il decreto presidenziale.
Da tale accertamento discende la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di resa del conto, la cui finalità è quella di ottenere la presentazione e il deposito dei conti medesimi.
Quanto alla forma del provvedimento, il giudice ritiene che la definizione debba avvenire mediante sentenza. Il riferimento è all’art. 144 c.g.c. e, in via generale, al principio di cui all’art. 38, comma 2, c.g.c., che consente di adottare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo: la sentenza è considerata forma più completa e idonea rispetto all’ordinanza.
All’esito del giudizio, il Collegio, in composizione monocratica, non pronuncia sulle spese, in coerenza con la natura e l’esito della vicenda processuale. La declaratoria di estinzione esaurisce il giudizio, con conseguente trasmissione degli atti alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Nota della Redazione
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