Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 29 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il giudice designato assegna all’agente contabile un termine perentorio per la presentazione dei conti all’amministrazione di appartenenza e fissa il termine per il deposito dei medesimi conti, corredati delle parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno, presso la segreteria della Sezione. Ove i conti siano depositati nel termine così assegnato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La definizione avviene con sentenza, in applicazione dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, perché tale forma è la più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. Per l’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 da parte degli agenti contabili del Comune di Torgnon, con riferimento alla riscossione dei diritti per il rilascio delle carte d’identità.

All’esito degli approfondimenti istruttori, la Procura accertava che i conti non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la segreteria della Sezione e individuava l’agente contabile tenuto alla presentazione per gli esercizi dal 2018 al 2021. Promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

La Motivazione della Corte

Con decreto n. 14/2024 del 29/4/2024 il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 1 luglio 2024 per la presentazione all’amministrazione di appartenenza dei conti non ancora presentati. Al Comune assegnava il termine del 30 settembre 2024 per il deposito nella segreteria della Sezione dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e delle relazioni degli organi di controllo interno.

Il giudice rileva che i conti risultano essere stati depositati nei termini assegnati. Da tale accertamento discende la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere: l’adempimento sopravvenuto dell’obbligo di resa elimina l’interesse alla pronuncia sul merito.

Quanto alla forma del provvedimento di definizione, il giudice ritiene che essa debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.

Il giudice esclude infine ogni pronuncia sulle spese, non essendovi luogo in ragione dell’esito del giudizio. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Valle d’Aosta, in composizione monocratica, dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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