Controllo Corte dei conti su attuazione PNRR negli enti regionali (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 54 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle risorse del PNRR intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti non è venuto meno per effetto della riforma del controllo concomitante di cui all’art. 22 del decreto-legge 76/2020, come modificato dall’art. 1, comma 12 quinquies, del decreto-legge 44/2023. La modifica ha escluso dal controllo concomitante i piani, programmi e progetti finanziati dal PNRR o dal PNC, ma ha lasciato impregiudicato il controllo referto delineato dalla legge n. 20/1994. Tale controllo si svolge ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021, ed è indirizzato agli organi esponenziali della comunità e alle Amministrazioni interessate. L’interpretazione è collaborativa e costruttiva, rispettosa dell’autonomia organizzativa e discrezionale degli enti, secondo la lettura già indicata dalla Corte costituzionale n. 29 del 1995.

Il Fatto

La Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha approvato il Rapporto di aggiornamento sugli interventi finanziati dal PNRR posti in essere dai soggetti attuatori riconducibili al sistema regionale allargato. Il documento concerne la Regione autonoma, gli Enti locali e gli enti del sistema regionale pubblico allargato, ricostruendo lo stato di attuazione del Piano.

Il Rapporto si pone in continuità con il referto approvato con la deliberazione n. FVG/19/2024/PNRR del 4 luglio 2024, di cui costituisce l’aggiornamento, nell’ottica di una persistenza dell’attività di controllo destinata a proseguire con successive analisi. L’indagine è stata programmata con la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/4/2025/INPR.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Il controllo sulla gestione delle risorse pubbliche è intestato alla Corte dei conti dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e, per gli interventi finanziati dal Piano, dall’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021. Su questa base la Sezione ha programmato l’attività confluita nel Rapporto.

Il passaggio centrale riguarda la sorte del controllo dopo la riforma del controllo concomitante. La Sezione Plenaria, con la deliberazione n. FVG/121/2023/INPR, aveva già rilevato che la modifica dell’art. 22 del decreto-legge 76/2020, introdotta dall’art. 1, comma 12 quinquies, del decreto-legge 44/2023, ha escluso dallo specifico modello di controllo i piani, programmi e progetti finanziati dal PNRR o dal PNC. Da ciò non deriva però un vuoto di tutela: è rimasto impregiudicato il controllo referto delineato dalla legge n. 20/1994, indirizzato agli organi esponenziali della comunità e alle Amministrazioni interessate.

La Sezione qualifica tale controllo in termini collaborativi e costruttivi, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e discrezionale dei singoli enti. Richiama, a sostegno, la lettura della Corte costituzionale n. 29 del 1995. Il controllo non si traduce quindi in un sindacato sostitutivo delle scelte amministrative, ma in un referto sulla gestione che accompagna gli enti nell’attuazione del Piano.

Il metodo istruttorio è dichiarato espressamente. L’analisi si è basata sull’esame documentale, sulla ricostruzione del quadro normativo, programmatico e finanziario e sulle interlocuzioni mirate con le Amministrazioni. La Sezione segnala i possibili disallineamenti dei sistemi informativi centrali, primo fra tutti ReGiS, che non sempre consentono di avere contezza tempestiva del reale stato di attuazione. Il dialogo istruttorio è stato quindi funzionale a ovviare a tali ritardi informativi.

L’attività si è svolta attraverso richieste di elementi informativi, riscontri documentali, audizioni e contraddittorio finale, con trasmissione della bozza di Rapporto, della sintesi e delle conclusioni agli enti interessati. La deliberazione approva il Rapporto allegato e incarica la Segreteria di trasmetterlo al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, alle Direzioni centrali competenti e agli enti interessati, disponendone la pubblicazione sui siti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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