Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 329 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico, disposta dall’ente previdenziale con i miglioramenti contrattuali solo dopo l’instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non l’accoglimento della domanda. In tale ipotesi il giudizio si definisce con sentenza dichiarativa della cessazione della materia, restando assorbita ogni altra questione. Ai fini delle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: l’ente che ha soddisfatto la pretesa solo in pendenza di causa è condannato al pagamento delle spese di lite. La condanna opera anche se il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, ha promosso giudizio davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento previdenziale, con applicazione dei miglioramenti stipendiali previsti dal CCNL del personale dell’Area Sanità per il triennio 2019–2021. Ha chiesto la condanna dell’INPS alla riliquidazione e al pagamento dei ratei arretrati.

Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato che il trattamento era stato riliquidato dal mese di luglio 2025 e che i relativi arretrati sarebbero stati corrisposti con la rata di agosto. L’ente previdenziale ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’azienda sanitaria, costituitasi, ha affermato di avere già provveduto agli adempimenti di propria competenza prima del ricorso e ne ha chiesto la reiezione. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia, insistendo però per la condanna dell’INPS alle spese di giudizio.

La Motivazione della Corte

La controversia attiene alla pretesa del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inclusione dei miglioramenti contrattuali nel frattempo intervenuti. Il thema decidendum è quindi limitato all’accertamento dell’avvenuta satisfazione della pretesa.

L’INPS, costituendosi, ha comunicato l’adozione di provvedimenti integralmente satisfattivi delle pretese attoree e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La difesa del pensionato ha aderito a tale richiesta, limitandosi a insistere per la condanna alle spese dell’amministrazione previdenziale.

Su queste premesse il giudizio è definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. La ragione è espressa con nettezza: l’ente previdenziale ha provveduto nei termini della domanda solo dopo l’instaurazione del giudizio. È questo elemento temporale a fondare la decisione: la condotta satisfattiva intervenuta in pendenza di causa preclude l’accertamento nel merito, ma non cancella il fatto che il ricorrente abbia dovuto agire in giudizio per ottenere quanto dovuto.

Da qui la regola sulle spese. In base al principio della soccombenza virtuale, l’INPS è condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L’importo complessivo è liquidato in euro 500,00, comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. La soccombenza è dunque soltanto virtuale, poiché manca una pronuncia di accoglimento nel merito, ma è sufficiente a giustificare la condanna: il criterio non è l’esito formale della domanda, bensì la necessità dell’iniziativa giudiziale per conseguire il riconoscimento del diritto.

Le spese, fra le altre parti, sono invece compensate. La statuizione riflette il ruolo dell’azienda sanitaria, che ha dimostrato di avere adempiuto ai propri obblighi prima del ricorso, senza quindi determinare la necessità della tutela giurisdizionale nei suoi confronti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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