Spese di custodia e manutenzione del bene pubblico non sono danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 1 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese deliberate da un amministratore pubblico per la custodia e la manutenzione di un bene strumentale non integrano, di per sé, danno erariale, perché sono funzionali a preservarne l’integrità e il valore in vista di un successivo utilizzo o di una dismissione a condizioni economiche adeguate. Il giudice contabile può sindacare le scelte discrezionali degli amministratori sotto il profilo della conformità ai canoni di economicità ed efficacia, ma non può sostituire la propria valutazione a quella riservata alla pubblica amministrazione. Il primo giudice non può riqualificare d’ufficio la voce di danno contestata dalla Procura, convertendo la spesa di custodia in un danno da mancato utilizzo del bene, poiché una simile riconfigurazione del petitum esorbita dal perimetro dell’azione erariale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale Umbria citava in giudizio quattro soggetti, tra cui il già direttore generale di un’agenzia regionale per l’ambiente, contestando un danno erariale di euro 209.376,58. La somma corrispondeva alle spese sostenute per progettazione, acquisto, custodia e ammodernamento di un drone acquatico, finanziato per il campionamento delle acque dei laghi Trasimeno e Piediluco, ma, secondo la prospettazione attorea, scarsamente utilizzato.

La Sezione territoriale accoglieva solo in parte la domanda: assolveva gli altri convenuti e condannava il direttore generale al pagamento di euro 3.660,00, importo delle spese di rimessaggio del drone disposte nel 2016. Il direttore impugnava la sentenza, deducendo il difetto di giurisdizione, l’irregolare costituzione dell’agenzia e l’illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda centrale d’appello rigetta il primo motivo. Il giudice contabile — richiamando Cass., SS. UU., n. 20262 del 2022 e Cass., SS. UU., n. 25037 del 2013 — può e deve verificare la compatibilità delle scelte con i fini imposti e con i canoni dell’art. 97 Cost., assumendo rilevanza la legittimità e non la mera opportunità dell’agire amministrativo. Nel caso concreto il giudice di prime cure non ha sostituito la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione, ma si è limitato a rilevare l’irragionevolezza e la diseconomicità della scarsa utilizzazione del bene.

È invece fondato il terzo motivo. Il Collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da intima incoerenza: dopo aver riconosciuto l’utilità delle spese per l’avvio del progetto e la carenza di colpa grave, il primo giudice ha ritenuto dannose proprio le spese di custodia e manutenzione destinate a preservare il bene. Non possono reputarsi dannose le spese necessarie alla corretta conservazione di un cespite che il giudice stesso ha qualificato come utile e di alto valore scientifico.

Il Collegio sottolinea inoltre che l’appellante, avendo ritrovato il drone in stato non custodito, aveva adottato il provvedimento per preservarne integrità e funzionalità, in vista della possibile dismissione a un valore congruo. L’accoglimento del motivo consente di dichiarare assorbite le ulteriori censure.

Decisivo è poi il rilievo processuale: la Sezione territoriale ha riqualificato la spesa di custodia quale parametro di quantificazione del danno da mancato utilizzo del mezzo, addebitabile in esclusiva al direttore. Si tratta di una riconfigurazione del petitum neppure prospettata dalla Procura, che con l’atto di citazione contestava un danno complessivo da spese inutiliter datae a carico di più convenuti. La sentenza viene quindi riformata, con assoluzione dell’appellante da ogni addebito e liquidazione delle spese di giudizio in euro 3.000,00 per entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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