Inammissibile il conto giudiziale privo dei requisiti del modello 21 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 38 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non contenga gli elementi essenziali previsti dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 — e in particolare la sottoscrizione dell’agente contabile e i dati relativi alla gestione — non è qualificabile come rendiconto né, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il relativo giudizio davanti alla Corte dei conti. In presenza di avvicendamento nella gestione contabile, ciascun agente deve rendere un conto separato della propria attività, non essendo ammissibile un conto unico che rappresenti cumulativamente le gestioni di soggetti distinti. La mancanza dei requisiti minimi impone la dichiarazione di inammissibilità del giudizio e il nuovo deposito del conto nelle forme rituali, previa parifica.

Il Fatto

Il giudizio riguarda la verifica di ammissibilità del conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2022, conto redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali.

Nel corso dell’esercizio la gestione contabile dell’Ente risulta essere stata affidata a due distinti agenti, in ragione di un avvicendamento intervenuto nell’aprile 2022. È stato tuttavia presentato un unico conto giudiziale, redatto dalla seconda agente, che rappresenta cumulativamente l’attività svolta senza distinzione analitica tra le rispettive fasi di gestione. Il Comune ha depositato due conti separati, chiedendo l’ammissibilità; il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato normativo. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede, per le attività di economo e di riscossitore, due distinti modelli di conto: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di svolgimento della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le eventuali note.

Il conto in esame presenta evidenti difformità rispetto a tale contenuto minimo, così come previsto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dagli artt. 41 e 46 del regolamento di contabilità dell’Ente. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale.

La regola si inverte quando manca un elemento essenziale. Il conto risulta privo della sottoscrizione dell’agente contabile e di qualsivoglia elemento relativo al modello 21, trattandosi di attestazione parziale effettuata da altro soggetto. La mancanza di tali elementi, unitamente all’inattendibilità del periodo di esercizio della gestione, non consente la qualifica dell’atto come rendiconto né come conto giudiziale in grado di incardinare il giudizio.

Il Collegio rileva inoltre che i conti versati in atti a rettifica dei precedenti non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO. Ne consegue, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del giudizio e la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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