Compenso del componente della Corte costituzionale entra nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 112 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso annuo fisso corrisposto al componente della Corte costituzionale, determinato dalla Corte stessa contestualmente al conferimento dell’incarico, ha natura retributiva e non indennitaria, in quanto connotato da generalità e continuità. Esso concorre a formare lo stipendio globale del titolare e, come tale, rientra nella base pensionabile. Ne consegue il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal collocamento in quiescenza e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze sui ratei già corrisposti. Sulle somme dovute spetta il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato ordinario, ha agito nei confronti dell’INPS per contestare il provvedimento di conferimento della pensione, liquidata con il sistema retributivo con decorrenza 29.09.2021. Nel calcolo della retribuzione pensionabile l’ente non aveva inserito il compenso percepito dall’interessato quale componente della Corte costituzionale.
L’incarico era stato conferito con delibera del 26.02.2014 e poi rinnovato e prorogato senza interruzioni fino al 18.04.2022, con un compenso annuo lordo di € 100.000, da corrispondere in dodici rate mensili posticipate e non rivalutabili, aggiuntivo al trattamento economico di magistrato. Una successiva delibera interpretativa aveva qualificato tale emolumento come parte dello stipendio complessivo annuo. Dopo l’inutile esperimento del ricorso amministrativo, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della base pensionabile, gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico individua la questione nella qualificazione giuridica del compenso e nella sua incidenza sulla base pensionabile. La fonte normativa è l’art. 14, comma 7, del Regolamento dei servizi del personale della Corte costituzionale, che attribuisce al titolare un compenso annuale determinato dalla Corte al momento del conferimento dell’incarico.
La Corte dei conti valorizza la delibera del 09.04.2014, con cui il compenso è stato fissato in € 100.000 annui lordi, da aggiungersi al trattamento di magistrato, e osserva che nei provvedimenti di rinnovo esso è stato costantemente definito come retribuzione. La delibera interpretativa lo ha poi qualificato come stipendio complessivo annuo, confermando la natura corrispettiva dell’emolumento.
Il percorso argomentativo si fonda sulla nozione di retribuzione globale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui essa comprende quanto il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento della prestazione, con esclusione delle indennità legate a parametri diversi, come i disagi da trasferimento o locazione (Cass., sez. civ. lav., n. 8040/2022).
Poiché il compenso presenta carattere fisso, di generalità e continuità, gli va riconosciuta natura retributiva e non indennitaria, con conseguente inclusione nella base pensionabile. Il ricorso è pertanto accolto: la Corte dichiara il diritto alla rideterminazione del trattamento dalla data del collocamento in quiescenza, computando lo stipendio unitario lordo percepito sia dal Ministero della Giustizia sia dalla Corte costituzionale, e condanna l’INPS alle differenze sui ratei. Sulle somme spetta il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione, secondo la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM. Le spese di lite sono liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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