Fondo economale universitario: irregolarità senza condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 219 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che abbia operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, in assenza di una specifica regolamentazione interna e sulla base di prassi operative non formalizzate, è dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., ma non comporta la condanna dell’agente. L’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti deve essere bilanciata con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo a quello ordinario. La declaratoria di irregolarità senza condanna esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. L’istanza di oscuramento dei dati va respinta quando non siano specificati i legittimi motivi e la decisione non contenga dati sensibili né leda l’onore e la reputazione delle parti.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Centro autonomo di gestione di un ateneo, per l’esercizio 2018, resa dall’agente contabile, economo dell’Università, e depositata il 19 novembre 2019. Il magistrato istruttore, con relazione del 19 novembre 2024, segnalava criticità relative alla sottoscrizione del conto, alla mancanza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, nonché alle modalità di rimborso, alle tipologie di spesa rendicontate e alla compilazione del documento di rendicontazione. Riteneva che tali irregolarità precludessero il discarico dell’agente e chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione.
L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 CGC, contestava le conclusioni dell’istruttore e chiedeva, nel merito, la dichiarazione di regolarità del conto, l’accertamento dell’assenza di ammanchi e il proprio discarico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che il deposito del conto è avvenuto il 19 novembre 2019, mentre la data del 13 novembre 2019 indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale non è decorso.
Il Collegio supera anche i profili di improcedibilità per difetto di sottoscrizione e per mancanza del provvedimento di parificazione. Il conto risulta sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza e redatto tramite sistema gestionale; l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La mancanza di un formale provvedimento di parificazione è supplita da una prassi amministrativa sostanziale, confermata dal decreto dirigenziale del 26 luglio 2019.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., pur essendo ascrivibili in prevalenza a prassi operative consolidate, in assenza di un quadro normativo interno chiaro. Il regolamento di ateneo disciplinava in termini essenziali la gestione del fondo, prevedendo un tetto massimo di euro 10.000,00 per la dotazione iniziale, senza individuare puntualmente le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso.
La gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne, poi confluite nel regolamento adottato nel 2021. Il sistema informatico U-GOV, obbligatorio per la tenuta del registro, non consentiva una rappresentazione autonoma e trasparente delle singole operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale: le descrizioni delle spese risultavano generiche o aggregate e il beneficiario spesso indicato con anagrafica generica. I reintegri avvenivano senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti. La maggior parte delle spese è stata sostenuta mediante rimborsi a dipendenti su richieste presentate ex post, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo.
Le irregolarità sono ricondotte, in larga misura, a una gestione condizionata da prassi interne non formalizzate e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. La Corte ribadisce che l’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti va bilanciata con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, senza che la gestione economale diventi un sistema parallelo.
Poiché l’esercizio è antecedente all’adozione del regolamento specifico del 2021, il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione senza condanna dell’agente contabile, demandando agli organi responsabili dell’ateneo l’adempimento degli obblighi di legge. Respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo specificati i motivi e non risultando compromessi onore e reputazione delle parti.
Nota della Redazione
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